Prescrizione del danno da reato: serve la costituzione di parte civile (Cass. civ. Sez. III n. 16132 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’operatività della disciplina dettata dal secondo periodo del terzo comma dell’art. 2947 cod. civ., il cui effetto è di far decorrere il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento dalla data della sentenza penale irrevocabile, è necessaria la costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale. Tale costituzione rileva non quale presupposto tacito della fattispecie, ma in quanto atto interruttivo della prescrizione con effetto permanente, surrogabile da altri atti, giudiziali o stragiudiziali, di eguale efficacia. In difetto di un atto interruttivo compiuto entro il termine prescrizionale stabilito per il reato, opera il più lungo termine previsto per la fattispecie penale, con decorrenza dalla data del fatto, secondo il primo periodo del medesimo terzo comma.
Il Fatto
I congiunti di una persona deceduta negli eventi alluvionali verificatisi in un comune campano il 5 maggio 1998 hanno agito in giudizio, davanti al Tribunale, per il risarcimento del danno nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno, del Comune e del Sindaco pro tempore. Il processo penale a carico del Sindaco si era concluso con una sentenza di condanna, divenuta irrevocabile il 26 marzo 2013.
Le Amministrazioni statali hanno eccepito la prescrizione, sostenendo l’inoperatività del secondo periodo del terzo comma dell’art. 2947 cod. civ., poiché gli attori non si erano costituiti parti civili nel processo penale. Il Tribunale ha accolto l’eccezione verso le Amministrazioni e condannato il Comune e l’ex Sindaco. La Corte d’appello, disattesa l’eccezione, ha esteso la condanna anche alle Amministrazioni statali, rigettando la domanda di regresso. Le Amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe l’esegesi dell’art. 2947, terzo comma, cod. civ. La Corte ricostruisce la norma distinguendo anzitutto a seconda che per il reato sia stabilita una prescrizione più breve o più lunga rispetto a quella aquiliana. Nel primo caso si applicano i primi due commi, con decorrenza dalla data del fatto; nel secondo occorre ulteriormente distinguere.
Se il processo penale non è stato promosso, o si è concluso con sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione, si applica il termine più lungo previsto per il reato, sempre con decorrenza dalla data del fatto. Se invece il processo si è chiuso con sentenza di estinzione per causa diversa dalla prescrizione, ovvero con sentenza irrevocabile di condanna, di assoluzione o di patteggiamento, si applica il termine aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla sentenza irrevocabile.
Resta controverso se, in quest’ultima ipotesi, occorra la costituzione di parte civile. Il Collegio richiama i due orientamenti: quello che la ritiene necessaria, quale atto interruttivo permanente surrogabile da altri atti di pari efficacia, e quello che la esclude, ravvisando nello spostamento del dies a quo una deroga speciale all’art. 2935 cod. civ. giustificata dall’affidamento della persona offesa nella pendenza del processo penale.
La Corte aderisce al primo orientamento. Il principio generale per cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere impone che, in assenza di un atto interruttivo, la mera pendenza del processo penale non sottragga il diritto risarcitorio alla prescrizione. L’esercitabilità del diritto comporta che la prescrizione decorra, sia pure con l’eventuale termine maggiore, salvo che il danneggiato compia entro quel termine uno degli atti cui l’ordinamento riconosce efficacia interruttiva a fini civilistici. Non convince il criterio meramente esegetico, mancando una espressa disposizione derogatoria; e la norma fa riferimento al fatto considerato dalla legge come reato, non all’insorgenza del processo.
Nel caso concreto i danneggiati, non costituitisi parti civili, avevano agito in data 15 settembre 2015, in mancanza di precedenti atti interruttivi. Il diritto beneficiava del più lungo termine previsto per il reato, ma con decorrenza dal 5 maggio 1998: alla data dell’azione era quindi prescritto. Il primo motivo è accolto, gli altri assorbiti; la sentenza d’appello è cassata e, decidendo nel merito, la domanda verso le Amministrazioni statali è rigettata. Le spese dei gradi di merito sono compensate per il carattere controverso della questione.
Nota della Redazione
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