Prescrizione del risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 27932 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno derivante dalla tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relativo al compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione, si prescrive nel termine decennale che decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. L’art. 11 di tale legge, riconoscendo la borsa di studio ai soli beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, ha reso definitivo l’inadempimento soggettivo residuo, offrendo agli esclusi la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento. Le incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione e sul legittimato passivo non impediscono il decorso della prescrizione. Il consolidato indirizzo nomofilattico non giustifica né un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia né il superamento del termine per incertezze giurisprudenziali.
Il Fatto
Numerosi medici specializzati, iscritti ai corsi in anni antecedenti all’anno accademico 1991/92, convennero davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri competenti, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE. Il Tribunale rigettò la domanda per intervenuta prescrizione. La Corte d’appello di Roma confermò la decisione, condannando gli appellanti alle spese del grado.
Avverso tale sentenza due gruppi di medici proposero distinti ricorsi per cassazione. La questione centrale riguardava il dies a quo del termine prescrizionale decennale del credito risarcitorio e la dedotta incertezza giurisprudenziale che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto ritardarne la decorrenza.
La Motivazione della Corte
La Corte, riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., ha qualificato il secondo come ricorso incidentale in ragione dell’ordine cronologico di notifica, e ha esaminato congiuntamente l’unico motivo del ricorso principale e il secondo motivo dell’incidentale, entrambi incentrati sulla decorrenza della prescrizione.
I giudici di legittimità hanno dichiarato tali motivi inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando il consolidato indirizzo secondo cui la prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999. In quella data la legge n. 370/1999 riconobbe la borsa di studio ai soli beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento residuo dello Stato. Da quel momento gli esclusi acquisirono la ragionevole certezza della cessazione di ogni ulteriore atto di adempimento.
La Corte ha respinto l’argomento secondo cui le incertezze su giurisdizione, natura dell’azione e legittimazione passiva avrebbero inibito il decorso prescrizionale. La questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della lesione, potendo l’interruzione avvenire anche in via stragiudiziale; la natura dell’azione non rileva data la durata decennale del termine; quanto alla legittimazione, essa spetta allo Stato in persona della Presidenza del Consiglio, mentre l’evocazione di un diverso organo costituisce mera irregolarità sanabile ai sensi dell’art. 4 della legge n. 260/1958.
La Corte ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, rilevando che nessuna norma interna impediva, dal 27 ottobre 1999, di promuovere il giudizio risarcitorio e che ogni eventuale errore sulla giurisdizione era rimediabile con il regolamento di giurisdizione. Il richiamo a pronunce di merito difformi non giustifica il superamento della nomofilachia, non essendo l’art. 360-bis, n. 1, subordinato al successo univoco dei precedenti presso i giudici di merito.
Infine, la Corte ha confermato l’insindacabilità in sede di legittimità della statuizione sulle spese, salvo violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. o motivazione illogica, ed ha applicato l’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., condannando i ricorrenti al pagamento di ulteriori somme per il carattere largamente consolidato della giurisprudenza sulle questioni agitate.
Nota della Redazione
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