Rendiconto del custode sequestratario e restituzione dei frutti: motivi inammissibili (Cass. civ. Sez. III n. 27925 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il custode di cose sequestrate è tenuto, in forza di un principio generale dell’ordinamento, a rendere il conto della propria gestione e a restituire i beni, unitamente ai frutti prodotti, al soggetto che ne risulti titolare all’esito del giudizio. Le specifiche ipotesi legali di obbligo di rendiconto non hanno carattere tassativo: il rendiconto può essere richiesto ogni volta che da un rapporto sostanziale discende il dovere di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui. La rendicontazione è esperibile sia in sede di approvazione del rendiconto sia mediante separata azione petitoria o risarcitoria. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che censuri una porzione isolata della motivazione, senza confrontarsi con le argomentazioni che la integrano, nonché quello che solleciti un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.

Il Fatto

Il dante causa dei ricorrenti era stato nominato custode di un compendio ereditario nell’ambito di un sequestro giudiziario, disposto in una controversia successoria. Definito il giudizio in suo favore, egli convenne in giudizio l’ex custode, lamentando che quest’ultimo non aveva mai presentato il rendiconto pur avendo riscosso somme rilevanti, oltre ai proventi della coltivazione dei fondi e ai contributi agrari. Chiese la condanna alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto.

Il giudice di prime cure condannò il convenuto al pagamento di una somma minore rispetto a quella richiesta. Proposto appello dagli eredi dell’originario attore, la Corte territoriale qualificò la domanda come restituzione dei frutti dei beni di cui il convenuto era stato custode e, accogliendo solo in minima parte il gravame, ne determinò il residuo attivo, al netto delle spese sostenute per la gestione. Avverso tale sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile in ciascuno dei motivi. Muove dal rilievo che l’azione esercitata dal dante causa dei ricorrenti è quella di rendiconto disciplinata dagli artt. 263 e ss. cod. proc. civ., una volta definiti i procedimenti speciali. Le conclusioni della Corte territoriale trovano rispondenza nella giurisprudenza di legittimità: chi svolge un’attività nell’interesse altrui ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo buona fede, gli atti dai quali scaturiscono partite di dare e avere. Le ipotesi legali di rendiconto non sono tassative e il procedimento si instaura anche a seguito di domanda proposta in via principale o incidentale.

Il secondo motivo è inammissibile perché i ricorrenti censurano un singolo passaggio della motivazione, isolandolo e trascurando quanto la Corte territoriale afferma subito dopo. Il motivo che non considera le effettive argomentazioni del provvedimento è inidoneo al raggiungimento dello scopo e si risolve in un “non motivo”, sanzionato ai sensi dell’art. 366, n. 4), cod. proc. civ. Gli ulteriori profili sollecitano un apprezzamento di fatto non consentito in sede di legittimità. Quanto alla pretesa assenza di diritto a compensi per l’inadempimento dell’obbligo di rendiconto, la statuizione dei giudici di merito ha determinato il credito restitutorio del titolare, al netto delle poste passive residue della gestione.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La Corte ribadisce che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire i documenti necessari a rispondere ai quesiti, senza le preclusioni istruttorie vigenti per le parti, salvo che si tratti di documenti diretti a provare i fatti principali. La novità dei documenti non è ostativa: rileva la loro attinenza al tema d’indagine. Il motivo, però, è aspecifico, non indicando il quesito devoluto al consulente né i documenti acquisiti, in violazione dei nn. 4) e 6) dell’art. 366 cod. proc. civ.

La Corte richiama infine l’interpretazione non formalistica dei requisiti di ammissibilità del ricorso, imposta alla luce della sentenza della Corte EDU nel caso Succi e altri c. Italia. Nulla dispone sulle spese di legittimità, essendo rimasto solo intimato il resistente, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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