Prescrizione del danno da tardivo recepimento delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 27938 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria, si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto la borsa di studio ai soli beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento residuo. Le incertezze su giurisdizione, natura dell’azione e legittimazione passiva non hanno impedito il decorso della prescrizione, poiché questa non richiede iniziative giurisdizionali e l’errore sul giudice era rimediabile con il regolamento di giurisdizione. È manifestamente infondata l’istanza di rinvio pregiudiziale volta a spostare il dies a quo a un momento successivo al 1999.

Il Fatto

Numerosi medici specializzati convennero davanti al Trib. Genova la Presidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università degli studi di Genova, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, per la frequenza dei corsi di specializzazione in anni antecedenti al 1991/92. Il Tribunale accolse alcune domande, tra cui quelle degli odierni ricorrenti, condannando la Presidenza del Consiglio al pagamento di Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso frequentato dopo il 1° gennaio 1983.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1142/2021, accolse il gravame principale della Presidenza del Consiglio e rigettò le domande dei medici, ritenendo prescritti i crediti azionati. Due gruppi di ricorrenti hanno proposto separati ricorsi per cassazione, poi riuniti.

La Motivazione della Corte

I motivi che investono la decorrenza della prescrizione, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. La Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui, dopo la legge n. 370 del 1999, gli aventi diritto esclusi dal beneficio hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato atti di adempimento, con decorrenza del termine decennale dal 27 ottobre 1999. Il collegio cita numerosi arresti conformi, tra cui Cass. Sez. Un. n. 30649 del 2018, Sez. Un. n. 17619 del 2022 e Sez. Un. n. 18640 del 2022.

La Corte respinge l’argomento secondo cui le incertezze di settore avrebbero inibito il decorso della prescrizione. La questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione, perché l’interruzione può essere stragiudiziale. La natura dell’azione esperibile è irrilevante, stante la durata decennale del termine. Quanto alla legittimazione passiva, essa spetta allo Stato in persona della Presidenza del Consiglio, e l’evocazione di un diverso organo statuale costituisce mera irregolarità sanabile ai sensi dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958.

Il collegio esclude che il riferimento alla direttiva n. 93/16 o alla successiva disciplina sul trattamento economico degli specializzandi — applicabile solo dall’anno accademico 2006-2007 — individui un momento da cui far decorrere la prescrizione, non essendo configurabile una remunerazione adeguata come unica recettiva della disciplina unionale.

L’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è dichiarata manifestamente infondata, non sussistendo alcuna incertezza. Il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alla prova degli atti interruttivi, è parimenti inammissibile: non risulta censurata la ratio della mancata produzione della copia dell’avviso di ricevimento con l’indicazione del mittente. Entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

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