Medici specializzandi, prescrizione del risarcimento dal 1999 (Cass. civ. Sez. III n. 27937 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, che ha riconosciuto la borsa di studio soltanto ai beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Da quel momento gli aventi diritto esclusi hanno avuto ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato atti di adempimento, rendendo definitivo l’inadempimento. Gli argomenti fondati sull’incertezza circa la giurisdizione, la natura dell’azione, il termine prescrizionale e il legittimato passivo sono irrilevanti, poiché nessuno di essi ha inciso sulla consapevolezza della lesione. Il ricorso che riproponga tali censure è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
Il Fatto
Alcuni medici specializzatisi con iscrizione anteriore al 1991 hanno convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alcuni Ministeri e talune Università, chiedendo il risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione delle direttive europee in tema di adeguata retribuzione per la frequenza dei corsi di specializzazione.
La Corte d’appello di Roma ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione del diritto azionato. I medici hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito dalle amministrazioni con unico controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare la nullità della notifica del ricorso nei confronti di una delle Università, effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato e non presso la sede legale dell’ente, che non era costituito nel giudizio di appello. L’inammissibilità del ricorso rende tuttavia superfluo l’ordine di rinnovazione, poiché il rispetto del diritto a una ragionevole durata del processo impone di evitare attività processuali inutili quando il ricorso sia prima facie infondato.
Nel merito, il primo motivo — che censurava l’eccezione di prescrizione per errata tipizzazione — è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 10955 del 2002: elemento costitutivo dell’eccezione è l’inerzia del titolare del diritto, mentre l’individuazione della durata prescrizionale è quaestio iuris rimessa al potere-dovere del giudice. La parte non è onerata di indicare le norme applicabili, né il riferimento a un termine diverso priva il giudice del potere officioso di applicazione.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La Corte conferma l’orientamento consolidato secondo cui la prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999: la lacuna normativa è stata parzialmente colmata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999, che ha riconosciuto la borsa di studio soltanto ai beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Gli esclusi hanno da allora la ragionevole certezza della definitività dell’inadempimento statale. Il Collegio richiama numerosi arresti conformi, tra cui le Sezioni Unite n. 30649 del 2018 e le Sezioni Unite n. 17619 e n. 18640 del 2022.
Gli argomenti sulle incertezze inibenti la decorrenza — giurisdizione, natura dell’azione, termine, legittimato passivo — sono respinti. La questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione; la natura dell’azione non rileva; quanto alla legittimazione passiva, il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale, e solo la domanda diretta contro la sola Università risulta inidonea a interrompere la prescrizione.
Il terzo motivo è inammissibile perché prospetta questioni estranee alla ratio decidendi, fondata sul rilievo assorbente della prescrizione. Il quarto motivo è un non motivo, riguardando criteri di quantificazione di un tema non trattato in sentenza. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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