Operazioni soggettivamente inesistenti: deducibilità dei costi e prova dell’inerenza (Cass. civ. Sez. V n. 19242 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per il solo fatto di essere stati sostenuti, anche se l’acquirente era consapevole del carattere fraudolento dell’operazione, salvo che si tratti di costi contrari ai requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Il giudizio di inerenza esprime una correlazione in concreto tra costi e attività d’impresa e ha natura qualitativa. L’antieconomicità della spesa, intesa come sproporzione tra costo e utilità conseguita, può tuttavia fungere da indice sintomatico del difetto di inerenza. In tal caso, ove il contribuente indichi i fatti che riconducono il costo all’attività d’impresa, l’Amministrazione deve provare gli ulteriori elementi addotti in senso contrario. In tema di IVA, l’Amministrazione che contesta la soggettiva inesistenza delle operazioni deve provare la consapevolezza del destinatario della frode, anche in via presuntiva.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto il recupero a tassazione di maggiori imposte e accessori per l’anno 2005, nei confronti di un’impresa individuale, a seguito del disconoscimento della deduzione di costi sostenuti per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.
La CTR dell’Abruzzo aveva accolto l’appello del contribuente, annullando l’avviso di accertamento. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, articolati su violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 bis del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537/1993 e dell’art. 109 TUIR, nonché degli artt. 2697 cod. civ. e 19 del d.P.R. n. 633/1972. Il contribuente è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui, nella formulazione dell’art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993 introdotta dal d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per il solo fatto di essere stati sostenuti, salvo che contrastino con i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
I giudici di merito avevano ritenuto, con statuizione non censurata, che le prestazioni fossero state effettivamente eseguite, benché da soggetto diverso dal formale emittente delle fatture, valorizzando una serie di elementi indiziari: il pagamento delle prestazioni, l’esistenza di contratti di appalto, le dichiarazioni dei prestatori di lavoro, l’esito del procedimento penale e la mancanza di rilievi sulla attendibilità della contabilità.
Quanto alla specifica contestazione di mancata prova dell’inerenza, in termini di congruità dei costi, la Corte richiama l’orientamento secondo cui la nozione di inerenza esprime la concreta riferibilità dei costi all’attività d’impresa e si traduce in un giudizio qualitativo, non quantitativo. Tuttavia l’antieconomicità e l’incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza.
L’onere di provare l’inerenza incombe sul contribuente, ma se l’Amministrazione adduce ulteriori elementi idonei a dimostrare che il costo non è correlato all’attività d’impresa, è su di essa che grava la prova della contestazione. L’Amministrazione non può sindacare le scelte imprenditoriali, ma deve dimostrare l’inattendibilità della condotta del contribuente in chiave diacronica, mentre al contribuente spetta provare la regolarità delle operazioni, anche con elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
Nel caso concreto le contestazioni dell’Amministrazione attengono al profilo dell’effettività delle prestazioni, non più in discussione, e non attingono il tema della corretta determinazione quantitativa. Anche il secondo motivo è infondato: in tema di IVA, l’Amministrazione che contesta operazioni soggettivamente inesistenti deve provare la consapevolezza del destinatario della frode, anche in via presuntiva, mentre la CTR ha accertato in fatto la mancanza di tale consapevolezza. Il ricorso è quindi rigettato, senza liquidazione delle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.
Nota della Redazione
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