Prescrizione del danno da tardiva attuazione delle direttive sui specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 2958 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio soltanto in favore di quanti risultavano beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Il ricorso che contrasti con tale consolidato orientamento è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ. La decorrenza della prescrizione non è anticipata dalla legge n. 257/1991, che diede attuazione alle direttive solo in forma parziale.

Il Fatto

Dopo la laurea in medicina, i ricorrenti si erano iscritti a una scuola di specializzazione senza ricevere alcuna remunerazione. Invocando le direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva n. 82/76/CEE, e la loro tardiva e parziale attuazione da parte dello Stato, convennero davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e tre ministeri per ottenere il risarcimento del danno.

Il Tribunale dichiarò prescritto il diritto. La Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando la decisione per avere fatto decorrere la prescrizione dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Sezione Terza civile affronta la questione della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento per la trasposizione tardiva delle direttive sul compenso ai medici specializzandi. Il ricorrente contestava l’orientamento che colloca l’inizio del termine decennale al 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999.

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., perché si limita a contrastare un indirizzo consolidato. Il termine decennale decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra gli specializzandi, risultavano beneficiari di sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.

Il collegio richiama il principio espresso da Sez. 6-3, ordinanza n. 6606 del 20.03.2014 e confermato, tra le altre, da Sez. L, ordinanza n. 18961 dell’11.09.2020, Sez. 6-3, ordinanza n. 13281 del 01.07.2020, Sez. 3, ordinanza n. 13758 del 31.05.2018 e Sez. 3, sentenza n. 16104 del 26.06.2013. Viene richiamata anche la recente conferma delle Sezioni Unite n. 17619 del 31.05.2022.

La legge n. 257/1991 non sposta la decorrenza, perché ha dato attuazione alle direttive solo in modo parziale. L’inammissibilità del ricorso travolge ogni altra censura.

La Corte non ha provveduto sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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