Prescrizione della risoluzione dell’ordine di investimento dalla sua esecuzione (Cass. civ. Sez. I n. 14019 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l’esercizio, da parte del cliente/investitore e nei confronti dell’intermediario, dell’azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l’ordine di investimento e la restituzione di quanto investito per effetto dell’avvenuta violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario medesimo, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell’ordine predetto. È quello il momento in cui si verifica l’inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può essere fatto valere. L’azione di risoluzione per inadempimento, diversamente da quella risarcitoria, prescinde dalla oggettiva percezione del pregiudizio patrimoniale: quest’ultima rileva solo ove si invochi il risarcimento del danno, non la caducazione del contratto e la ripetizione dell’indebito. Ne consegue che, in controversie siffatte, l’inadempimento dell’intermediario per violazione degli obblighi informativi è, quanto a gravità ex art. 1455 cod. civ., in re ipsa.

Il Fatto

Due clienti convennero in giudizio la banca intermediaria davanti al Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Partanna, chiedendo dichiararsi la nullità, in via subordinata l’annullamento, in via ulteriormente subordinata la risoluzione di un’operazione di investimento in obbligazioni Argentina, con condanna della convenuta alla restituzione e/o al risarcimento delle somme investite. Contestarono la validità dell’ordine di acquisto impartito nel maggio 2000 per un valore nominale di € 20.000,00, assumendo la violazione della disciplina sull’intermediazione finanziaria e l’omessa informazione sui rischi.

Il tribunale respinse le domande. La Corte di appello di Palermo accolse il gravame degli investitori, dichiarò risolto l’ordine di acquisto per inadempimento della banca e condannò quest’ultima alla restituzione di € 18.432,73, detratte le cedole incassate, con obbligo degli appellanti di restituire i titoli. Disattese l’appello incidentale condizionato della banca, ritenendo applicabile il termine decennale di prescrizione decorrente dal default dell’Argentina e interrotto con nota ricevuta nel settembre 2010. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto i primi tre motivi, rigettandoli. Il riferimento della corte territoriale a un vizio del consenso ex art. 1429 cod. civ. quale causa di risoluzione è un mero refuso, correggibile in sede di legittimità, emergendo con chiarezza che si era inteso pronunciare la risoluzione per l’inadempimento degli obblighi informativi. Quanto alla risolubilità del singolo ordine, le Sezioni Unite n. 26724 e 26725 del 2007 hanno chiarito che le operazioni successive al contratto quadro, pur attuative di esso, sono atti di natura negoziale autonomi: è con il singolo ordine che l’investitore decide l’operazione.

Gli obblighi di comportamento dell’art. 21 T.U.F. e del Reg. Consob n. 11522/1998 si collocano anche nella fase successiva al conferimento dell’ordine. L’art. 28, comma 2, impedisce all’intermediario di effettuare l’operazione se non dopo aver fornito informazioni adeguate sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione. Il termine ultimo di tali obblighi si colloca in un momento successivo al conferimento e coincide con quello in cui è data esecuzione al mandato. L’intermediario è ausiliario del cliente nella scelta: in assenza di un consenso informato, il sinallagma del singolo negozio non trova piena attuazione, con conseguente risoluzione per inadempimento. La responsabilità non è relegabile nell’area della precontrattuale.

I motivi quarto e quinto sono dichiarati inammissibili: sotto la rubrica della violazione di legge la ricorrente mira a una diversa valutazione dei fatti, non sindacabile in sede di legittimità. La suitability rule e il riparto probatorio, alla luce dell’art. 23, comma 6, T.U.F., impongono all’investitore di allegare l’inadempimento e all’intermediario di provare la specifica diligenza. La circostanza della segnalazione di non adeguatezza sottoscritta dai clienti, invocata nel sesto motivo, non è decisiva: la dichiarazione su modulo standard non ha valore confessorio né di autorizzazione all’investimento.

Il settimo motivo è fondato. Il diverso dies a quo nelle due fattispecie discende dall’art. 2935 cod. civ.: l’azione risarcitoria può proporsi solo quando il danno si sia verificato e sia oggettivamente percepibile; l’azione di risoluzione, invece, dal momento in cui si consuma un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 cod. civ.. Nella specie l’inadempimento si è realizzato con l’esecuzione dell’ordine, sicché la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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