La qualità di consumatore del fideiussore si trasmette agli eredi (Cass. civ. Sez. 3 n. 8659 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fideiussione prestata da una persona fisica a garanzia delle obbligazioni di una società commerciale, la qualità di consumatore del garante va valutata con riferimento alle parti del contratto di garanzia, senza considerare il contratto principale. Assume rilievo, non la natura dell’obbligazione garantita, bensì la finalità dell’agire del garante: questi è consumatore se non ha agito nell’ambito della propria attività professionale, né sulla base di collegamenti funzionali con la società garantita, quali l’amministrazione o una partecipazione non trascurabile al capitale sociale. La qualità di consumatore accertata in capo al fideiussore si trasmette iure hereditatis ai suoi eredi: la morte del garante non estingue il rapporto di garanzia, che si trasmette impersonalmente agli eredi, ai quali resta applicabile la disciplina di tutela, compreso il foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005, da individuarsi sulla base della residenza o del domicilio dei successori universali.
Il Fatto
Con decreto del 2 settembre 2015, il Tribunale di Biella ingiunse agli eredi di una fideiubente di pagare alla banca la somma di Euro 22.482,72, in ragione di una fideiussione omnibus prestata dalla loro dante causa, fino all’importo massimo di Euro 96.000, a garanzia delle obbligazioni di una società poi dichiarata fallita. Gli ingiunti opposero il decreto, eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito, sul presupposto dell’applicabilità del foro del consumatore.
Il Tribunale, con sentenza del 24 giugno 2025, accolse l’eccezione, dichiarando la propria incompetenza e rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Napoli. Avverso tale decisione la banca ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato le tre censure, rigettandole. In primo luogo, ha ritenuto corretto l’apprezzamento del Tribunale che aveva riconosciuto la qualità di consumatore alla originaria fideiubente. Richiamando l’orientamento consolidato e il criterio funzionale sancito dalla giurisprudenza unionale e dalle Sezioni Unite n. 5868 del 2023, la Corte ha affermato che occorre guardare alle finalità dell’agire del garante.
Nel caso di specie, l’originaria fideiubente non rivestiva ruoli sociali né partecipava alla compagine della società garantita: difettavano pertanto quei collegamenti funzionali che, secondo la giurisprudenza, qualificano il garante come professionista. La prestazione della garanzia rispondeva, invece, a una finalità di natura privata, desumibile anche dal rapporto familiare con i membri della compagine sociale. La voluta assenza di partecipazione al capitale e di incarichi di amministrazione esclude la sussistenza di un’attività professionale.
Quanto alla trasmissibilità della qualità di consumatore, la Corte ha richiamato il principio per cui la morte del consumatore non fa venire meno il rapporto di consumo, che si trasmette impersonalmente a tutti gli eredi, ai quali resta applicabile il regime di tutela. Deve quindi ritenersi che gli eredi subentrino nella medesima posizione giuridica del defunto, condividendone la relativa tutela.
L’accertamento della qualità di consumatore in capo alla dante causa ha pertanto imposto l’applicazione della disciplina processuale di tutela anche agli eredi, i quali, in quanto destinatari della domanda monitoria, ben potevano avvalersi del foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206/2005, da individuarsi sulla base della residenza dei successori universali.
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli, luogo di residenza degli eredi al momento della domanda monitoria, condannando la società ricorrente al rimborso delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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