Prescrizione di sanzioni e interessi tributari resta quinquennale anche dopo la cartella (Cass. civ. Sez. V n. 17395 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione del credito tributario resta quello ordinariamente previsto per la singola imposta anche dopo la notifica di una cartella di pagamento non opposta: il termine decennale ordinario opera solo a seguito di un titolo giudiziale passato in giudicato. A sanzioni e interessi si applica in ogni caso la prescrizione quinquennale, con la conseguenza che è erronea la sentenza di appello che vi ravvisi una prescrizione decennale. La motivazione per relationem non è di per sé apparente, se idonea a rendere palese la ratio decidendi, ma resta soggetta al controllo di correttezza in diritto.

Il Fatto

La società contribuente riceveva un avviso di intimazione, la prodromica cartella esattoriale e il sottostante ruolo per il pagamento di una somma a titolo di IVA relativa a un determinato anno d’imposta. Il ricorso avverso tali atti veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale; l’appello della società era respinto dalla Commissione tributaria regionale.

Avverso la sentenza di secondo grado la contribuente proponeva due ricorsi per cassazione di contenuto analogo e con i medesimi motivi, uno dei quali dichiaratamente iscritto per mero errore. L’Agenzia delle entrate – Riscossione resisteva con controricorso nel solo procedimento cronologicamente anteriore.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte dispone la riunione dei due procedimenti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza, e dichiara inammissibile il ricorso iscritto per errore, di contenuto identico all’altro. Supera poi l’eccezione della controricorrente sull’ammissibilità del ricorso, ritenendo che l’esposizione in fatto renda pienamente apprezzabili l’oggetto del giudizio e la portata delle censure.

Con il primo motivo la società deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Corte richiama la nozione consolidata di motivazione solo apparente, quando le argomentazioni sono inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, e la applica al caso concreto.

Quanto alla mancata riproduzione in appello della documentazione tardivamente prodotta in primo grado, la CTR ha ritenuto non perentorio il termine di costituzione e ammissibili le difese e la produzione documentale della parte resistente: motivazione idonea a palesare la ratio decidendi. Quanto alla lamentata difformità dell’intimazione dal modello ministeriale, la CTR ha affermato che l’avviso contiene un chiaro riepilogo del debito e soddisfa i requisiti dell’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973. Il motivo è infondato.

Con il secondo e il terzo motivo la società contesta, rispettivamente, la motivazione in ordine alla prescrizione e l’applicazione della prescrizione decennale a interessi e sanzioni. La Corte giudica infondato il secondo motivo: la motivazione della CTR, pur resa per relationem, non è apparente. Accoglie invece il terzo, perché la motivazione è erronea: secondo la giurisprudenza di legittimità il termine prescrizionale resta quello ordinariamente previsto per le singole imposte, anche dopo la notifica di una cartella non opposta, applicandosi il termine ordinario solo a seguito di titolo giudiziale passato in giudicato, mentre a sanzioni e interessi si applica in ogni caso la prescrizione quinquennale.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte dichiara altresì la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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