Raddoppio dei termini di accertamento non applicabile all’IRAP ma valido per le imposte penali (Cass. civ. Sez. 5 n. 10841 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime previgente alle modifiche introdotte dall’art. 2 d.lgs. n. 128/2015 e dalla l. n. 208/2015, il raddoppio dei termini di accertamento consegue al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento penale del reato. Tale regime trova applicazione, in virtù della clausola di salvezza di cui all’art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 128/2015, anche agli avvisi di accertamento notificati prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Il raddoppio non opera, invece, con riguardo all’IRAP, in quanto la relativa disciplina non è presidiata da sanzioni penali. La motivazione della sentenza d’appello resa per relationem alla pronuncia di primo grado è ammissibile purché l’adesione sia frutto di un autonomo esame critico dei motivi di gravame.
Il Fatto
Il contribuente impugnò gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione i costi esposti in fatture emesse da società riconducibili a terzi, ritenute operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini ex artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972. La Commissione tributaria regionale accolse parzialmente l’appello del contribuente, limitatamente alla quantificazione della sanzione per fatture relative a costi inesistenti in regime di reverse charge.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione per relationem della sentenza d’appello rispetto alla pronuncia di primo grado. Ha ribadito che il richiamo alle argomentazioni del primo giudice è legittimo quando la corte territoriale dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, evidenziando la ripetitività delle censure e rimarcando il giudizio negativo circa il mancato superamento della presunzione di inesistenza oggettiva delle operazioni.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 2697 c.c. per il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Amministrazione, la Corte ha distinto il piano della motivazione dell’avviso da quello della prova della pretesa impositiva, affermando che l’omessa allegazione o produzione del PVC non ridonda in termini di indebita inversione dell’onere probatorio. Ha precisato che nel processo tributario non rilevano l’omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione al contribuente se la motivazione, anche resa per relationem, è comunque sufficiente.
Sul terzo motivo, la Corte ha accolto il ricorso limitatamente all’IRAP, escludendo l’operatività del raddoppio dei termini per tale imposta, in quanto la relativa disciplina non è presidiata da sanzioni penali. Per le altre imposte, ha invece confermato l’applicabilità del raddoppio, valorizzando la clausola di salvezza di cui all’art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 128/2015 e il regime transitorio di cui all’art. 1, comma 132, l. n. 208/2015.
Il quarto motivo, relativo alla mancata verifica della ricorrenza di un contegno penalmente rilevante, è stato rigettato, ritenendo che la contestazione di fatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti evochi la fattispecie di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000.
Infine, la Corte ha accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla quantificazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 9-bis.3, d.lgs. n. 471/1997, chiarendo che la soglia di 1.000 euro costituisce il minimo edittale inderogabile al di sotto del quale la sanzione non può scendere, e non un importo alternativo alla percentuale del cinque per cento dell’imponibile.
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Nota della Redazione
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