Motivazione apparente e nullità della sentenza per error in procedendo (Cass. civ. Sez. V n. 15261 del 08.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza è solo apparente, e il provvedimento è nullo per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Il vizio è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. solo quando si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, e risulti dal testo della sentenza impugnata. L’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Il Fatto

La controversia ha origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013, con cui l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato il maggior reddito d’impresa, il valore della produzione ai fini IRAP e il volume d’affari ai fini IVA di una associazione polisportiva dilettantistica. L’atto scaturiva dalla riqualificazione dell’ente come commerciale, per asseriti profili di criticità nella gestione democratica della vita associativa, per il riconoscimento della natura non commerciale fondato su un atto di adesione relativo a un diverso periodo d’imposta, per la riferibilità della finalità di promozione sportiva solo ad alcune discipline e per la qualificazione come corrispettivo, e non come contributo, delle somme versate dai soci per i corsi.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello incidentale, aveva annullato l’atto impositivo, ritenendo sufficiente che le attività produttive di ricavi istituzionali rientrassero tra quelle sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la parte intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il secondo motivo di ricorso censura la motivazione della sentenza impugnata come meramente apparente, in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La ricorrente rileva che l’annullamento dell’atto impositivo è sostanzialmente privo di motivazione, essendosi la CTR limitata ad affermare che le attività svolte sono ricomprese tra quelle riconosciute dal CONI.

La Corte richiama il proprio orientamento, anche recente, secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture (Cass. n. 1986 del 2025; Cass., Sez. U. n. 22232 del 2016).

È precisato che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza (Cass., Sez. U. n. 8053 del 2014).

Nel caso di specie la motivazione non integra il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. n. 7090 del 2022), risolvendosi in una laconica affermazione sulla riconducibilità delle attività al novero di quelle riconosciute dal CONI. Tale affermazione, a fronte di specifici e puntuali elementi prodotti dall’amministrazione finanziaria — sia quanto all’attività svolta, caratterizzata dallo svolgimento, accanto ad attività sportive, di attività di fitness funzionali al benessere fisico e non alla promozione sportiva, sia quanto alla funzionalità dei contributi versati, dei quali è stata contestata la qualificazione come corrispettivi —, non è idonea a far comprendere le ragioni e l’iter logico seguito dal giudice.

Il secondo motivo è dunque fondato, con assorbimento del primo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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