Prescrizione sopravvenuta e vizio di motivazione non impediscono le statuizioni civili (Cass. pen. Sez. III n. 34435 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, intervenuta in sede di legittimità unitamente a un vizio di motivazione della sentenza di condanna in ordine alla responsabilità dell’imputato, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali. Ove la pronuncia contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, consegue l’annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Le statuizioni civili restano autonomamente esaminabili nel merito, dovendo il giudice di appello, in presenza della parte civile, valutare i presupposti dell’assoluzione anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie.

Il Fatto

Il Tribunale, all’esito di un procedimento in materia di reati ambientali, aveva affermato la responsabilità di quattro imputati per il reato associativo e per una pluralità di reati-fine in tema di gestione illecita di rifiuti, irrogando pene detentive e pecuniarie, condannando al risarcimento in favore di due enti e disponendo la confisca degli automezzi in sequestro.

La Corte di appello, in parziale riforma, aveva assolto due imputati dal reato associativo per un periodo circoscritto, rideterminando la pena per uno di essi, dichiarando estinti per prescrizione i residui reati e confermando le statuizioni civili, con condanna solidale al risarcimento anche in favore di una associazione ambientalista appellante. Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha respinto l’eccezione di inutilizzabilità della requisitoria scritta del Procuratore generale per tardività del deposito, ribadendo che nel giudizio di legittimità con rito camerale non partecipato non osta alla decisione la mancata acquisizione delle conclusioni scritte, configurandosi la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. solo quando il Pubblico Ministero non sia stato posto nelle condizioni di concludere.

Nel merito, la Corte ha rilevato che la motivazione sulla responsabilità del ricorrente per il reato associativo residuo era oggettivamente lacunosa, fondata su affermazioni generiche e non confrontata con le obiezioni difensive. Poiché nelle more era maturata la prescrizione, la sentenza è stata annullata senza rinvio agli effetti penali, con assorbimento del motivo sulla revoca della confisca.

Quanto ai reati-fine già dichiarati prescritti in appello, la Corte ha confermato che ai fini del computo della prescrizione rileva esclusivamente la lettura del dispositivo della sentenza di condanna, e non il successivo deposito della motivazione, con conseguente infondatezza delle censure.

In tema di confisca obbligatoria degli automezzi, il Collegio ha ritenuto che la misura di sicurezza patrimoniale possa essere applicata anche in caso di prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado e l’accertamento sulla sussistenza del reato sia rimasto inalterato nel merito.

Sono invece risultati parzialmente fondati i motivi sulle statuizioni civili. I giudici di appello si sono limitati a confermarle sulla base della conferma del giudizio di responsabilità, omettendo di illustrare i criteri di quantificazione del danno e di confrontarsi con le obiezioni sulla solidarietà passiva, dovendosi verificare l’incidenza delle diverse condotte nell’eziologia dei danni. Da qui l’annullamento limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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