Trattenimento corrispondenza detenuto: pericolo concreto e comunicazione immediata (Cass. pen. Sez. I n. 34430 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trattenimento della corrispondenza del detenuto, anche sottoposto al regime speciale dell’art. 41-bis ord. pen., può essere disposto solo in presenza di una situazione di pericolo concreto per le esigenze di indagine, prevenzione, ordine e sicurezza, desunta da elementi specifici che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello apparente. Non è necessario che la missiva inciti od ordini la commissione di reati: sono sufficienti argomentazioni di tipo presuntivo, non espresse in termini di certezza. Il provvedimento di trattenimento deve essere comunicato immediatamente al detenuto, ma la violazione di tale termine non è assistita da alcuna conseguenza sull’efficacia dell’atto.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza aveva disposto il trattenimento di una missiva indirizzata a un detenuto, pervenuta nel gennaio 2025. Il detenuto aveva proposto reclamo ai sensi dell’art. 18-ter, comma 6, cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato con ordinanza del 12 marzo 2026, ritenendo condivisibile la motivazione del provvedimento e non perentorio il termine di comunicazione previsto dall’art. 18, comma 5, ord. pen.
Avverso l’ordinanza la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 18-ter ord. pen. e la mancata dimostrazione di un pericolo concreto, oltre al ritardo nella comunicazione del provvedimento al detenuto.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina della corrispondenza dei detenuti, dettata dall’art. 18-ter ord. pen., come modificato dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, e dall’art. 38 d.P.R. n. 230 del 2000. Il comma 1 consente limitazioni per esigenze di indagine, prevenzione, sicurezza e ordine; il comma 5 prevede che, ove la corrispondenza non debba essere consegnata, l’autorità ne disponga il trattenimento informando immediatamente il detenuto.
Quanto ai detenuti in regime speciale, la lett. e) del comma 2-quater dell’art. 41-bis ord. pen. sottopone a visto di censura tutta la corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità aventi competenza in materia di giustizia. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche a tale regime si applica la disciplina generale dell’art. 18-ter ord. pen. e dell’art. 38 reg. esec., con la conseguenza che il trattenimento richiede un pericolo concreto, della cui sussistenza il giudice deve dare conto con motivazione che indichi gli elementi concreti dai quali il pericolo è desunto.
La Corte richiama i precedenti Sez. I n. 51187 del 2018, Sez. I n. 48365 del 2012, Sez. I n. 17799 del 2008, Sez. I n. 16744 del 2013 e Sez. I n. 9689 del 2014, per affermare che la decisione di mancato inoltro può fondarsi su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare della corrispondenza tra contenuto apparente e contenuto effettivo della missiva. Non è richiesta la prova che la missiva ordini la commissione di reati: bastano argomentazioni presuntive. Del resto, è legittimo che i motivi del trattenimento non siano specificamente enunciati, per non vanificare le finalità investigative e di sicurezza.
Nel caso concreto, il Tribunale ha individuato il pericolo nel richiamo a una conversazione con un soggetto non identificato e potenzialmente noto al detenuto, aggiungendo l’esigenza di tutela di un familiare collaboratore di giustizia. Si tratta di motivazione di merito non contraddittoria né palesemente illogica, sufficiente a fondare il trattenimento.
Sul ritardo, la Corte osserva che l’art. 18-ter, comma 5, ord. pen. impone l’informazione immediata del provvedimento di trattenimento, non del visto di controllo, e che la comunicazione è finalizzata a consentire il reclamo. Il provvedimento del Magistrato è stato comunicato al detenuto nella stessa data della sua adozione. In ogni caso, la violazione del termine non è assistita da alcuna conseguenza in relazione all’efficacia del provvedimento. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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