Crediti inesistenti e non spettanti: compensazione e amministratore di fatto (Cass. pen. Sez. III n. 34434 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, la distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti si fonda sull’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997: è inesistente il credito privo, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli automatizzati o formali di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972. Ove manchi uno solo dei due requisiti, il credito deve qualificarsi come non spettante, con ricadute sull’elemento soggettivo, che nel primo caso è desumibile dalla stessa artificiosa creazione della posta attiva salvo prova contraria, mentre nel secondo richiede la prova della consapevolezza della non utilizzabilità in compensazione. La qualifica di amministratore di fatto presuppone l’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nella sequenza organizzativa, produttiva o commerciale della società, e il relativo accertamento costituisce valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità se sostenuta da congrua motivazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna inflitta in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato, al ricorrente per il delitto continuato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. Gli si contesta di avere utilizzato in compensazione crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo risultati inesistenti, dapprima quale amministratore di fatto e poi, dal 23 ottobre 2019, quale rappresentante legale della società.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il vizio di motivazione sulla qualifica di amministratore di fatto, l’erronea qualificazione dei crediti come inesistenti anziché non spettanti con conseguente omessa riqualificazione nel comma 1 e superamento della soglia di punibilità, e infine la violazione dell’art. 133 cod. pen. sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, rileva che le censure non si confrontano con la motivazione contestata e mirano a una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Le sentenze di merito, in ipotesi di doppia conforme, si saldano in un unico corpo decisionale, del quale la Corte procede a lettura integrata.
Sulla qualifica soggettiva, i giudici di merito hanno valorizzato le dichiarazioni di undici dipendenti, che hanno riferito di essersi relazionati dal 2017 esclusivamente con il ricorrente per ogni questione contabile e amministrativa, e il fatto che, una volta assunta la rappresentanza legale, egli abbia proseguito le medesime condotte di compensazione. Per la Corte è sufficiente l’inserimento organico con funzioni direttive in qualsiasi fase dell’attività societaria; l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di gestione non è necessario, come non esclude la qualifica la contestuale attività di altri soggetti di diritto.
Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte ricostruisce la dicotomia tra credito inesistente e non spettante: nell’ipotesi contestata, l’inesistenza è emersa solo grazie all’attività ispettiva della Guardia di finanza, che ha accertato l’assenza di documentazione sui costi, di beni strumentali e di dati nelle dichiarazioni, oltre alla mancata sottoscrizione degli atti e all’estraneità dei dipendenti al progetto, per lo più adibiti a mansioni di autista. L’inesistenza non era dunque riscontrabile in sede di controllo automatizzato, come conferma l’invito dell’Agenzia delle entrate alla produzione documentale rimasto senza esito.
Quanto al riversamento parziale, la Corte esclude l’operatività della causa di non punibilità dell’art. 13 d.lgs. n. 74/2000, che presuppone il pagamento integrale, essendo stata versata solo una parte delle somme relative al capo 2 e risultando ulteriori indebite compensazioni già consumate.
Il terzo motivo è inammissibile perché non devoluto in appello: la questione sul trattamento sanzionatorio non è soggetta a sanatoria e va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado. Nel merito, la pena base è stata irrogata al di sotto della media edittale, sicché non è necessaria una specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza.
Nota della Redazione
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