Inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi va motivata senza confonderla con l’infondatezza (Cass. pen. Sez. V n. 31412 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che l’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui tali ragioni sono state esposte. Non è però richiesta una diffusa analiticità: basta che siano identificabili, con accettabile precisione, i punti della decisione cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali del dissenso. Il sindacato di ammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen. non può essere confuso con la valutazione di manifesta infondatezza, che non è annoverata da tali disposizioni tra le cause di inammissibilità dell’appello. Quando i motivi siano dotati di specificità intrinseca ed estrinseca, il giudice di secondo grado non può dichiararli inammissibili perché li reputi non persuasivi o destinati al rigetto nel merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 2726 del 2024, aveva condannato l’imputato per tentato furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e concedendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione. La condanna si fondava essenzialmente sulla testimonianza della persona offesa, costituita parte civile, sul riconoscimento fotografico eseguito in sede investigativa e sulla conferma dibattimentale di tale riconoscimento.
L’imputato proponeva appello, chiedendo l’assoluzione per insufficienza della prova sull’identificazione e, in via subordinata, l’esclusione dell’aggravante con rideterminazione della pena. La Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., ritenendo tutti i motivi viziati da genericità. Proponeva allora ricorso per cassazione la difesa, deducendo violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene il ricorso fondato e disattende la richiesta di inammissibilità formulata dal Procuratore generale. Il ricorso denuncia, a prescindere dalla qualificazione formale del motivo, un error in procedendo relativo al giudizio di specificità dell’appello: ne riproduce i contenuti essenziali, individua i passaggi rilevanti e l’atto di gravame è acquisito al fascicolo e direttamente esaminabile dalla Corte.
Sul merito, la Corte ribadisce l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, ripreso con riferimento al vigente art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. V n. 15897 del 2025): l’atto di appello deve instaurare un effettivo confronto critico con la decisione, individuando i punti censurati e le ragioni del dissenso. Non occorrono però analitiche disquisizioni; è sufficiente che siano identificabili con accettabile precisione i punti contestati e le ragioni essenziali del dissenso (Sez. III n. 12727 del 2019).
La Corte afferma poi il principio decisivo: il sindacato di ammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen. non può essere confuso con la valutazione di manifesta infondatezza, che, a differenza di quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non figura tra le cause di inammissibilità dell’appello. Il giudice di secondo grado non può quindi dichiarare inammissibili motivi specifici solo perché li reputi non persuasivi o destinati al rigetto. Tale regola vale con particolare rigore quando l’inammissibilità sia dichiarata de plano ai sensi dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen.: in tal caso le garanzie difensive sono ridotte al solo ricorso per cassazione e i casi di inammissibilità vanno interpretati restrittivamente (Sez. III n. 12355 del 2014; Sez. II n. 2241 del 2019).
Applicando tali principi, il primo motivo d’appello non poteva essere dichiarato inammissibile. Il Tribunale aveva fondato la condanna sulla deposizione della persona offesa, sull’identificazione dell’imputato e sul riconoscimento fotografico. L’appello censurava proprio questo nucleo: deduceva l’assenza di verifica della credibilità della dichiarante e dell’attendibilità del racconto, l’interesse economico della parte civile, l’insufficienza del tempo di osservazione e l’inadeguata motivazione sull’affidabilità del riconoscimento. Erano censure correlate alle ragioni della condanna, non una generica richiesta assolutoria.
L’ordinanza impugnata, invece, non si è confrontata con il contenuto effettivo dell’appello. Ha richiamato “le prove documentali” a fondamento della decisione, affermazione non pertinente, poiché il nucleo probatorio era costituito dalla deposizione della persona offesa e dal riconoscimento. Ha poi ritenuto dimostrati tutti gli elementi del reato, valutazione che attiene all’infondatezza, non alla specificità, e non spiega perché le doglianze sarebbero prive di correlazione con la sentenza. La declaratoria è quindi sorretta da motivazione apparente e stereotipata. Il principio non muta se le censure fossero, in ipotesi, infondate: le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono da sole fondare la condanna, purché verificate nella credibilità e attendibilità, senza applicarsi l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U n. 41461 del 2012); e il riconoscimento fotografico è utilizzabile se il giudice è posto in condizione di apprezzarne l’affidabilità (Sez. II n. 28391 del 2017). Tali profili spettavano alla Corte di appello, che non poteva arrestarsi con una declaratoria di aspecificità.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
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Nota della Redazione
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