Differimento pena per salute: valutazione per gradi tra infermità e pericolosità (Cass. pen. Sez. I n. 30725 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento dell’esecuzione della pena per motivi di salute e la detenzione domiciliare sostitutiva presuppongono l’accertata sussistenza di condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario, non essendo sufficiente una patologia grave ma trattabile in istituto. Solo dopo tale accertamento il giudice valuta l’idoneità del domicilio indicato e il concreto pericolo di recidiva, giacché il quarto comma dell’art. 147 cod. pen. configura la pericolosità sociale quale ragione di impedimento all’adozione del provvedimento di differimento. Ne consegue che l’omessa valutazione dell’idoneità del domicilio e dell’attualità della pericolosità non integra vizio rilevante quando il giudice di sorveglianza abbia ritenuto, con motivazione incensurabile, che le cure possano essere utilmente somministrate in carcere.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione di pena per reati di associazione di stampo mafioso, triplice omicidio e plurime estorsioni aggravate, presentava istanza di differimento dell’esecuzione per motivi di salute. Il Magistrato di sorveglianza la rigettava e il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza del 27.1.2026, confermava il rigetto.
Il giudice di merito rilevava che le patologie (diabete, ipercolesterolemia, retinopatia, coxartrosi, diverticolosi) non risultavano incompatibili con la detenzione e che il monitoraggio sanitario era costante. Sottolineava inoltre l’elevata caratura criminale del condannato e il concreto rischio di recidiva. Il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di incompatibilità tra stato di salute e detenzione. Richiamando un consolidato orientamento (Sez. I n. 39853 del 2023; Sez. I n. 27352 del 2019; Sez. I n. 5732 del 2013), afferma che non è necessaria una incompatibilità assoluta, ma occorre che l’infermità comporti un serio pericolo di vita, non consenta cure adeguate in ambito carcerario o causi sofferenze eccessive, in spregio al senso di umanità.
Sul primo e sul secondo motivo, concernenti la maculopatia diabetica e il travisamento del diario clinico, la Corte rileva che la relazione sanitaria più recente attesta condizioni invariate e trattabili in istituto. L’approfondimento diagnostico disposto dallo specialista non è ancora disponibile, ma non risulta attualmente attestato alcuno stato di incompatibilità: il prossimo esito potrà essere rappresentato con nuova istanza.
Il passaggio centrale riguarda il terzo e il quarto motivo. Il ricorrente lamentava l’omessa valutazione dell’idoneità del domicilio e l’apparenza della motivazione sulla pericolosità sociale. La Corte osserva che il requisito principale del rinvio è la sussistenza di una malattia grave incompatibile con la detenzione (art. 146 cod. pen. per il rinvio obbligatorio; art. 147 cod. pen. per quello facoltativo). Ogni altro profilo presuppone la previa sussistenza di ragioni di salute tutelabili fuori dal carcere.
Da qui la sequenza logica e cronologica: il quarto comma dell’art. 147 cod. pen. pone il concreto pericolo di recidiva quale impedimento al provvedimento di differimento, sicché la valutazione della pericolosità segue quella sulle condizioni di salute. L’idoneità del domicilio e la pericolosità vengono in gioco solo ove si ritenga praticabile la detenzione domiciliare surrogatoria ex art. 47-ter ord. pen..
Escluso che le condizioni del condannato richiedano cure non fronteggiabili in carcere, la Corte dichiara il ricorso infondato e lo rigetta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone altresì l’omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.