Esigenze cautelari e presunzione relativa per delitti aggravati da mafiosità (Cass. pen. Sez. I n. 28300 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. può essere superata solo se si dà conto dell’apprezzamento di elementi significativi, evidenziati dalla parte o enucleati dagli atti, afferenti alla tipologia del delitto, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza. Non è sufficiente, a tal fine, il mero decorso del tempo, essendo escluso in materia qualsiasi automatismo valutativo. Il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica del contenuto dell’atto impugnato e dell’assenza di illogicità evidente, restando estranea la rivalutazione degli apprezzamenti di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è sottoposto a custodia cautelare in carcere per una serie di delitti in materia di armi aggravati dall’aggravante mafiosa; per tali reati è stato condannato in primo grado all’esito di giudizio abbreviato, mentre è stato assolto dalle originarie imputazioni di associazione mafiosa e ricettazione.
La difesa chiede la sostituzione della misura, invocando lo spirito collaborativo dell’imputato, il decorso del tempo dai fatti e la disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati, ammessi agli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame rigetta l’appello e la questione giunge davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari: il giudice di legittimità non può procedere a revisione degli elementi materiali e fattuali né a rivalutazione degli apprezzamenti di merito, riservati al giudice che ha applicato la misura e al Tribunale del riesame. Il controllo resta circoscritto all’esame del contenuto dell’atto e alla verifica dell’assenza di illogicità evidente.
Nel caso concreto, il Tribunale del riesame muove dalla sussistenza della duplice presunzione di ricorrenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura più afflittiva prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., seppure in termini relativi, in ragione dell’aggravante mafiosa e della condanna di primo grado.
Le censure difensive risultano già poste a base di precedenti istanze cautelari. L’unico elemento di novità è la sentenza di condanna per reati aggravati, che aggrava e non affievolisce le esigenze cautelari, emergendo il ruolo di assoluto protagonismo del ricorrente nella gestione e nell’occultamento di un arsenale. Il decorso del tempo è dato di per sé neutro.
Il Tribunale esclude qualsiasi percorso di resipiscenza: l’imputato ha ammesso l’evidenza cercando di sminuire il proprio apporto, negando la partecipazione associativa e la ricettazione delle armi. La custodia in carcere resta adeguata per l’altissimo rischio di reiterazione e per il modus operandi, avendo i prevenuti utilizzato luoghi nella propria disponibilità, con dimestichezza nel creare botole e contenitori artigiani, che rende inidonea la misura degli arresti domiciliari.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il giudizio sulle esigenze cautelari è di carattere strettamente personale, non emergendo posizioni perfettamente sovrapponibili per gravità dei fatti e personalità. La Corte richiama Sez. II n. 24553 del 22.03.2024, secondo cui la presunzione relativa può essere superata solo con elementi significativi, non essendo sufficiente il mero decorso del tempo. La difesa non si confronta con tali argomenti e invoca una rivalutazione fattuale non consentita: il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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