Detrazione Iva per attività preparatorie anche in assenza di operazioni attive (Cass. civ. Sez. V n. 12232 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detrazione Iva, l’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi spetta anche in assenza di operazioni attive, ove il bene o il servizio acquisito, pur non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione. Ai fini del riconoscimento del diritto occorre accertare l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali e la sussistenza di elementi oggettivi che confermino la seria intenzione di iniziare l’attività, con esclusione di finalità fraudolente o abusive. Il mancato utilizzo dei beni deve dipendere da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, da assumersi in accezione ampia. L’eventuale contestazione di finalità abusive grava, sul piano probatorio, sull’amministrazione finanziaria.
Il Fatto
Una società, costituita per esercitare l’attività di raccolta, riduzione volumetrica, stoccaggio e riutilizzo di pneumatici fuori uso, presentava istanza di rimborso del credito Iva per l’annualità 2013, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del d.P.R. n. 633/72. L’Ufficio rigettava l’istanza rilevando l’inattività dell’impresa presso la CCIAA.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della società; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in riforma, accoglieva l’appello riconoscendo il diritto alla detrazione. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società contribuente rimaneva intimata, senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per avere i giudici di merito fondato l’accoglimento sull’inerenza dei costi, questione ritenuta estranea al thema decidendum fissato dal provvedimento di diniego.
Il motivo è dichiarato inammissibile. Il vizio di ultrapetizione del giudice di primo grado integra una nullità relativa, non rilevabile d’ufficio e denunciabile solo con i mezzi di impugnazione. Nella specie l’Agenzia non aveva censurato con appello incidentale la sentenza di primo grado sotto tale profilo, sicché la doglianza non poteva essere utilmente prospettata in cassazione.
Con il secondo motivo si denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CGT esentato la contribuente dalla prova degli elementi oggettivi attestanti la serietà dell’intenzione di avviare l’impresa e l’impossibilità dell’avvio. Il motivo è infondato.
La Corte richiama la giurisprudenza unionale sulla nozione di soggetto passivo Iva: chi ha l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare un’attività economica e sostiene le prime spese di investimento ha diritto di detrarre immediatamente l’imposta, senza attendere l’avvio effettivo dell’impresa. Parametri di riscontro sono la natura del bene, il tempo intercorso tra acquisto e uso, le iniziative volte a rimuovere l’ostacolo temporaneo e il confronto con le modalità normalmente seguite. Il mancato utilizzo deve derivare da cause estranee alla volontà del contribuente, in accezione ampia.
Nel caso concreto, i giudici di merito hanno ritenuto detraibile l’imposta sulle operazioni passive quali attività prodromiche, saldate mediante un finanziamento bancario con mutuo fondiario, e hanno ravvisato l’impedimento dell’avvio nelle prescrizioni del D.M. n. 82 dell’11 aprile 2011, che avevano prolungato l’inattività in attesa delle autorizzazioni. Non emergendo finalità abusive, l’onere probatorio non poteva essere addossato alla contribuente. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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