Fondi Enel, tassazione al 12,5% solo per somme investite sul mercato (Cass. civ. Sez. V n. 22408 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fondi previdenziali integrativi aziendali Enel, il rendimento corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio della società non costituisce il rendimento netto “ottenuto” assoggettabile alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all’art. 6 della legge n. 482/1985: si tratta del risultato di una mera operazione matematica e non del frutto dell’effettivo investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato. Grava sul contribuente, quale attore in senso sostanziale che impugni il rigetto di un’istanza di rimborso, provare quale parte dell’indennità ricevuta sia ascrivibile a rendimenti da investimento sui mercati di riferimento. Tale onere non è assolto mediante il mero rinvio al conteggio proveniente dalla società, ove questo non contenga alcuna specificazione sui criteri di quantificazione della voce rendimento.
Il Fatto
Il contribuente, già dirigente di una società del gruppo Enel e iscritto a un fondo di previdenza complementare aziendale (PIA, poi FONDENEL), chiedeva la restituzione delle maggiori somme trattenute sulla liquidazione del fondo assicurativo. L’amministrazione finanziaria aveva applicato l’aliquota del 37,5 per cento, al pari del trattamento di fine rapporto, invece del 12,5 per cento previsto per le assicurazioni sulla vita e altri trattamenti.
Il contribuente impugnava il silenzio rifiuto dell’amministrazione, ottenendo ragione nei gradi di merito. L’Ufficio ricorreva per cassazione e la Corte annullava con rinvio, enunciando il principio di diritto cui il giudice di merito doveva attenersi. Il giudizio di rinvio era nuovamente impugnato e la Corte accoglieva il motivo relativo alla motivazione apparente circa la corretta esecuzione del principio. Il secondo giudizio di rinvio rideterminava quanto spettante alla parte contribuente, ritenendo una parte delle somme accantonate come investita su mercato speculativo di rischio. Proseguita dall’erede, la controversia torna per la terza volta davanti alla Suprema Corte su ricorso dell’amministrazione, affidato a unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso censura, ex art. 30 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 482/1985 e degli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la liquidazione della rendita del fondo non possa scontare, neppure parzialmente, l’aliquota agevolata del 12,5 per cento.
Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 13645 del 2011, conforme a Sezioni Unite n. 13642 del 2011: per i fondi a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sono assoggettati a tassazione separata solo per la “sorte capitale”, mentre alla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50 per cento; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata.
La Corte precisa che la ritenuta agevolata può applicarsi solo agli importi derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, restando esclusa rispetto alle somme versate a un fondo che non abbia mai investito sul mercato finanziario. Costituiscono rendimento netto le somme derivanti da effettivo investimento, non quelle calcolate mediante riserve matematiche e sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione. Non può quindi qualificarsi come rendimento quello corrispondente alla redditività dell’intero patrimonio della società, né rilevano solo gli investimenti finanziari o mobiliari, potendo assumere rilievo anche altri mercati.
Sul piano probatorio, il Collegio ribadisce l’indirizzo consolidato secondo cui né la certificazione della società né la relazione attuariale né la consulenza di parte assolvono all’onere del contribuente, poiché non specificano i criteri di quantificazione della voce rendimento. Il prospetto certifica solo la differenza tra il capitale lordo da liquidare e la somma di dotazione iniziale, esprimendo la redditività dell’intero patrimonio aziendale, non l’incremento della quota individuale attribuita al dipendente per effetto degli investimenti del gestore.
Nel caso concreto risulta accertato che il contribuente non ha provato un reale investimento sul mercato delle somme accantonate, bensì una mera “equiparazione” tramite conto figurativo. Ciò non consente di applicare la trattenuta più favorevole del 12,5 per cento, connessa al rischio dell’allocazione sul mercato, valendo l’analogo prelievo proprio del trattamento di fine rapporto cui l’accantonamento volontario sostanzialmente equivale. Il Collegio non ravvisa i presupposti per il rinvio alle Sezioni Unite sollecitato dal contribuente. Il ricorso è pertanto fondato e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza è cassata con rigetto del ricorso originario della parte contribuente.
Nota della Redazione
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