Controdeduzioni riqualificate come appello incidentale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 34343 del 28.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’atto di controdeduzioni depositato nel termine di cui all’art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 dalla parte soccombente in primo grado, destinataria della notifica dell’appello principale, può essere riqualificato come appello incidentale in ragione del principio di raggiungimento dello scopo. Ciò accade quando l’atto riproponga le ragioni a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo ovvero della legittimità dell’accertamento e concluda con una domanda di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado. In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione non costituisce vizio proprio della cartella, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire: la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario, non al concessionario.

Il Fatto

La contribuente, già socia di una società in nome collettivo, aveva ricevuto la notificazione di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2002, scaturita dal controllo automatizzato delle dichiarazioni della società per omessi e tardivi versamenti IVA e ritenute. La cartella le era stata notificata in data 04/11/2010, dopo che la stessa era uscita dalla compagine sociale in data 23/05/2005, quindi prima della notifica dell’atto impositivo al debitore principale, avvenuta in data 27/02/2006.

La Commissione tributaria provinciale di Torino aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo tardiva la notifica, senza pronunciarsi sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza n. 1577/2016, aveva poi dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate, sul rilievo che l’unico soggetto legittimato a contraddire sulla tardività della notificazione sarebbe stato l’agente della riscossione, che non aveva proposto appello. Da qui il ricorso in cassazione delle due agenzie.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la Commissione tributaria regionale è incorsa in un duplice errore. Anzitutto ha operato un’inversione tra domanda ed eccezione, dichiarando inammissibile l’appello sulla base di un’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, che era invece oggetto di uno specifico motivo di impugnazione della stessa Agenzia, non essendosi il giudice di primo grado pronunciato sull’eccezione.

Quanto al preteso passaggio in giudicato sulla legittimazione processuale, la Corte ritiene l’eccezione infondata: essendo l’appello stato dichiarato inammissibile in rito, la cassazione di tale statuizione non può determinare alcun giudicato sulla questione della legittimazione.

Ad abundantiam, la Corte richiama l’interpretazione dell’art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992: la tardività della notificazione della cartella non è vizio proprio della cartella, e la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario, non al concessionario, al quale, se destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario.

La Corte affronta poi il secondo profilo: il motivo sulla tardività della notificazione non poteva ritenersi precluso per la mancata proposizione dell’appello da parte dell’agente della riscossione. Questi aveva depositato tempestivamente le controdeduzioni, prospettando censure di violazione e falsa applicazione della norma sulla prescrizione e concludendo con una domanda di accoglimento dell’appello dell’Agenzia. Poiché l’art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che l’appello incidentale si proponga nello stesso modo delle controdeduzioni, senza notifica, e in applicazione del principio di raggiungimento dello scopo e di prevalenza della sostanza sulla forma, l’atto va riqualificato come appello incidentale.

Il ricorso è dunque accolto nei termini di motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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