Torre eolica esclusa dalla rendita catastale se funzionale al processo produttivo (Cass. civ. Sez. V n. 5231 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della rendita catastale degli impianti eolici, la torre di sostegno dell’aerogeneratore non concorre alla stima diretta quando risulti parte inscindibile dell’unicum impiantistico composto da rotore, navicella e torre e costituisca elemento funzionale ed essenziale del processo produttivo di energia. L’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 pone una nozione di macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo che prescinde dalla stabile infissione al suolo e dalla consistenza volumetrica del manufatto, rilevando il solo rapporto di strumentalità rispetto all’attività produttiva. È rimesso al giudice del merito l’accertamento sulla funzione passiva o attiva della torre, con valutazione insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società proprietaria di un impianto eolico presentava, tramite procedura DOCFA, una nuova rendita catastale calcolata sul valore del suolo, del basamento e della cabina elettrica, escludendo la struttura dell’aerogeneratore. L’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita, includendo nel computo anche la sola torre dell’impianto.
La società impugnava l’avviso di rettifica. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso per difetto di motivazione; la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo la torre una costruzione rilevante ai fini catastali. La Cassazione, con precedente ordinanza di annullamento con rinvio, cassava la decisione e rinviava per accertare se la torre fosse macchinario funzionale al processo produttivo. In sede di rinvio la C.T.R. affermava l’unicum impiantistico e rideterminava la rendita. L’Agenzia ricorreva nuovamente per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta quattro motivi, tutti rigettati. Con il primo l’Ufficio deduceva la motivazione apparente della sentenza di rinvio, per essersi la C.T.R. appiattita sui pareri tecnici della contribuente. Il motivo è infondato: la motivazione, pur concisa, espone le ragioni della decisione e supera il minimo costituzionale richiesto dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La Corte ricorda che sussiste motivazione apparente solo quando l’apparato argomentativo è obiettivamente inidoneo a far conoscere l’iter logico seguito, precludendo ogni controllo (Cass. n. 11473/2022; Sez. Un. n. 22232/2016). Nella specie la C.T.R. ha illustrato perché la torre costituisse elemento essenziale dell’impianto e ha quantificato la rendita nell’esercizio dei propri poteri. Quanto alla censura sull’uso dei pareri pro-veritate, essa investe il libero convincimento del giudice di merito, sindacabile solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non dedotto.
Sul secondo motivo, relativo all’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, la Corte richiama l’orientamento consolidato: non va computata la torre in acciaio che sostiene navicella e rotore, trattandosi di elemento funzionale al processo produttivo (Cass. nn. 20726/2020, 21287/2020, 21460/2020, 9764/2023 e molte altre). La norma, con tecnica per esclusione, sottrae alla stima diretta la componente impiantistica, prescindendo dall’infissione al suolo: rileva il solo rapporto di strumentalità rispetto alla produzione energetica. La C.T.R., con congrue argomentazioni, ha accertato che la torre non ha autonomia funzionale né possibilità di utilizzazione in processi produttivi differenti.
Il terzo e il quarto motivo riguardano la quantificazione della rendita. Quanto all’omessa pronuncia, essa ricorre solo quando sia completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. n. 15255/2019): il mancato esame di singole argomentazioni integra vizio diverso. La C.T.R. ha individuato le singole componenti immobiliari da accatastare — suolo, fondazione, piazzola e cabina — applicando il criterio della stima diretta con riferimento al biennio censuario e al netto della torre. La censura dell’Ufficio si sostanzia in una non consentita richiesta di riesame nel merito del valore fondiario, non sindacabile in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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