Prestazioni oltre orario e pagamento svincolato da limiti di spesa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17103 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, la disciplina dell’art. 2126 c.c., in relazione all’art. 2108 c.c., non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che richiedono autorizzazioni, né con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativa di esse. Quando una prestazione, come il lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro, o comunque di chi abbia il potere di conformarla, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo l’esigenza di attribuire il corrispettivo al dipendente in linea con l’art. 36 Cost. Il riconoscimento del diritto alle prestazioni cd. aggiuntive ex art. 1 d.l. n. 402 del 2001, convertito con modificazioni dalla l. n. 1 del 2002, resta subordinato all’autorizzazione regionale, ai requisiti soggettivi dei lavoratori e alla determinazione tariffaria; in loro mancanza, l’attività oltre il debito orario comporta comunque il diritto al compenso per straordinario, purché sussista il consenso datoriale, anche implicito.
Il Fatto
Un lavoratore ha chiesto il pagamento delle prestazioni aggiuntive rese nel servizio di dialisi estiva di una azienda sanitaria provinciale, destinato anche a pazienti in ferie nella regione. L’ente aveva corrisposto quei compensi negli anni precedenti e successivi, ma non per il periodo 2013-2015.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, riformando la pronuncia del Tribunale di Locri, ha respinto la domanda e revocato il decreto ingiuntivo. Il giudice di merito ha ritenuto la vicenda estranea al CCNL invocato dal lavoratore, riferendosi invece al d.l. n. 402/2001, poi recepito dal CCNL 2008/2009, che esige l’autorizzazione regionale, determinate condizioni soggettive e la contrattazione della tariffa. Difettando l’allegazione di tali presupposti, la fattispecie non risultava integrata. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’azienda è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto dichiarato regolare la notifica del ricorso, eseguita presso la casella PEC del difensore costituito nel giudizio di appello, e tempestiva l’impugnazione, non risultando notificata la sentenza pubblicata il 23.11.2021.
Nel merito, il ragionamento della Corte territoriale, pur corretto nella qualificazione della domanda come prestazioni aggiuntive, è stato giudicato parziale. L’ipotesi delle prestazioni aggiuntive è speciale: richiede un previo controllo sulle risorse e sulla coerenza rispetto agli obiettivi sanitari, cui si collega l’autorizzazione regionale, esterna al datore di lavoro, oltre alla fissazione tariffaria previa consultazione sindacale. Tali elementi, pacificamente carenti, avrebbero giustificato il rigetto qualora la domanda fosse rimasta confinata entro quella fattispecie.
Il collegio ha però osservato che lo svolgimento di lavoro oltre il debito orario non intercetta solo le prestazioni aggiuntive, ma anche il lavoro straordinario, nella variante dell’art. 2126 c.c. L’insistenza del ricorrente sulla concreta esecuzione delle prestazioni, cui era stato comandato, riporta inevitabilmente a tale disciplina, in forza del potere-dovere di individuare la norma regolativa della fattispecie dedotta in causa.
Richiamando i propri precedenti, la Corte ha ribadito che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lavoro straordinario presuppone la previa autorizzazione dell’amministrazione, ma spetta al lavoratore anche quando la richiesta autorizzazione risulti illegittima o contraria al contratto collettivo. Per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del datore, che può essere anche implicito. Tale consenso è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., in relazione all’art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole sulla spesa pubblica, che determina semmai la responsabilità dei funzionari verso l’amministrazione.
Sul piano delle fonti, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva: non basta un atto deliberativo della P.A. se non conforme al contratto. Ciò non impedisce l’applicazione dell’art. 2126 c.c., che regola una fattispecie ulteriore e comune a tutto il diritto del lavoro: le prestazioni svolte coerentemente con la volontà datoriale, ma in condizioni non conformi al regime di validità, vanno comunque remunerate secondo il quantum previsto dalla contrattazione. La fattispecie è espressiva del precetto dell’art. 36 Cost., come evidenziato da Corte cost. n. 8 del 2023. La divergenza rispetto agli impegni di spesa non può gravare sul lavoratore.
Il primo motivo è stato quindi accolto, con assorbimento del secondo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che verificherà il credito in ragione del superamento del debito orario e lo quantificherà secondo le misure unitarie orarie dello straordinario previste dalla contrattazione collettiva del tempo.
Nota della Redazione
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