Cambio appalto, reintegratoria attenuata e detraibilità dell’aliunde percipiendum (Cass. civ. Sez. V n. 20823 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo dichiarato illegittimo per difetto di prova sull’impossibilità di ricollocare il lavoratore, trova applicazione la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, comma 7, secondo periodo, legge n. 300/1970, che consente la detrazione dall’indennità risarcitoria di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. Il rifiuto conclamato del posto equivalente offerto dall’impresa subentrante integra la prova dell’aliunde percipiendum, senza necessità di ulteriori allegazioni sul mercato del lavoro. Sul datore di lavoro non grava l’onere di provare la solvibilità dell’impresa subentrante. Sono inammissibili le censure che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, contestino accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
Il Fatto
La società cooperativa datrice di lavoro intimava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo al lavoratore in seguito a una procedura di cambio appalto, acquisito da altra cooperativa. Il Tribunale adito, in primo grado, riconosceva la tutela risarcitoria; la Corte d’Appello di Firenze, in riforma, qualificava il licenziamento come ingiustificato sotto il profilo oggettivo, per difetto di prova sulla possibilità di ricollocare il dipendente all’interno dell’azienda.
La Corte territoriale applicava dunque la tutela reintegratoria attenuata, ordinando la reintegrazione ma escludendo il risarcimento del danno: il lavoratore aveva rifiutato l’occupazione presso la nuova appaltatrice e le retribuzioni ivi percepibili erano di pari importo. Da qui il ricorso per cassazione del lavoratore con cinque motivi, resistito dalla società con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. Accertato che il vizio del licenziamento risiedeva nella mancanza di prova sull’impossibilità di ricollocazione, l’unica tutela applicabile è quella reintegratoria attenuata dell’art. 18, comma 7, secondo periodo, Stat. lav., che espressamente ammette la detraibilità dell’aliunde percipiendum. La Corte richiama la giurisprudenza consolidatasi anche dopo gli interventi della Corte costituzionale (Cass. n. 16975 del 2022, Cass. n. 30167 del 2022, Cass. n. 37949 del 2022, Cass. n. 1299 del 2023).
Se di regola il datore che invochi la detrazione deve allegare le circostanze sul mercato del lavoro rapportate alla professionalità del danneggiato (Cass. n. 17683 del 2018), nella specie la Corte d’Appello ha correttamente desunto la prova dell’importo detraibile dal rifiuto conclamato del lavoratore di mantenere la retribuzione presso altro datore. L’art. 18, comma 4, Stat. lav. tipizza l’ordinaria diligenza esigibile ai fini dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ.
Il secondo motivo è respinto: nessun parametro normativo estende l’onere probatorio del datore fino a imporgli la dimostrazione della solvibilità dell’impresa subentrante nell’appalto.
Il terzo, quarto e quinto motivo sono inammissibili. Sotto l’apparente violazione di legge si contestano accertamenti di fatto sulla perdita della qualità di socio, estranei al controllo di legittimità. Il vizio dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. presuppone una ricostruzione del fatto incontestata; le censure di insufficienza e contraddittorietà della motivazione sono ormai estranee ai vizi deducibili ex art. 360 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019, Cass. Sez. Un. n. 25950 del 2020).
Il ricorso è respinto con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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