Subordinazione: accertamento di fatto e doppia conforme precludono il ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14249 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al sindacato sul ragionamento presuntivo del giudice di merito. La qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., solo per l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato tipizzati dall’art. 2094 cod. civ., ed è sindacabile, nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., quando critichi la scelta e la ponderazione degli indici di subordinazione. Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è preclusa, potendo il ricorso essere proposto solo per i motivi di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4).
Il Fatto
Il ricorrente aveva adito il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di una società di recapito, la persistenza del rapporto per l’inefficacia di un licenziamento verbale e la condanna alla riammissione in servizio, al pagamento delle retribuzioni e alla regolarizzazione contributiva. Il Tribunale aveva respinto il ricorso; la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione, ravvisando il difetto di allegazione e prova della subordinazione e ritenendo non provate le dedotte fittizietà dei contratti intercorsi con le altre società coinvolte.
Avverso la sentenza di appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, articolato in due sotto-motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ha resistito con controricorso la società controricorrente; l’altra società è rimasta intimata e non si è costituita.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Il primo attiene alla natura della doglianza: sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo, il ricorso mira in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, come tale non consentita in sede di legittimità.
Il Collegio richiama il principio secondo cui la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo è censurabile, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., solo per l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato di cui all’art. 2094 cod. civ., mentre è sindacabile, nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., quando investa il ragionamento presuntivo su scelta e ponderazione degli indici di subordinazione. Tali indici — la collaborazione, la continuità della prestazione e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale — vanno valutati criticamente e complessivamente, con accertamento in fatto insindacabile in cassazione.
Il secondo profilo è assorbente. La Corte d’Appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, realizzandosi l’ipotesi di doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ.. Ne deriva la preclusione della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, il ricorso può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4). La doppia conforme ricorre non solo quando le due decisioni sono interamente corrispondenti, ma anche quando sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori da parte del giudice di appello.
La Corte ricorda infine che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Nel caso concreto la Corte territoriale ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha condotta a ritenere non dimostrata la ricostruzione in termini di fittizietà dei rapporti e di subordinazione verso la società intimata. Il rigetto dell’impugnazione comporta il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.