Sgravio contributivo agricolo e soccida monetizzata: i requisiti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34760 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio contributivo previsto dall’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988, come interpretato dall’art. 32, comma 7 ter, del d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, spetta alle cooperative e ai consorzi quando concorrono due requisiti: l’allevamento o la coltivazione del prodotto, anche a opera di terzi in forza di un contratto agrario associativo, in zone agricole svantaggiate o di montagna, e il successivo conferimento del prodotto alla cooperativa. La soccida monetizzata, con cui si pattuisce in danaro il compenso del soccidario in luogo dell’accrescimento del bestiame, incide solo sulle modalità di remunerazione e resta estranea ai fatti costitutivi dell’obbligazione contributiva. Trattandosi di sgravio contributivo, l’onere di provare i requisiti incombe sull’impresa che lo invoca. La censura che non si confronti con una ratio decidendi concorrente, di per sé sufficiente a sostenere il rigetto, è inammissibile.
Il Fatto
Una cooperativa agricola per l’allevamento chiedeva di godere dell’agevolazione contributiva di cui all’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 per gli anni dal 2013 al 2016, in relazione all’attività di allevamento svolta in regime di soccida dai propri soci in zone svantaggiate. L’I.N.P.S. pretendeva invece la contribuzione in misura integrale e notificava quattro avvisi di addebito, opposti dalla società.
Il Tribunale accoglieva le domande della cooperativa e dichiarava non dovute le somme richieste. La Corte d’appello confermava la sentenza solo quanto alla soccida monetizzata, accogliendo nel resto il gravame dell’Istituto e rigettando le originarie domande della cooperativa. Da qui il ricorso per cassazione della società, con quattro motivi, e il ricorso incidentale dell’I.N.P.S.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la fattispecie astratta. L’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 riconosce il pagamento ridotto dei contributi per il personale occupato nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. L’art. 32, comma 7 ter, del d.l. n. 69/2013 ha esteso l’agevolazione alle cooperative che non operano in tali zone, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai soci, anche tramite contratti agrari associativi, e successivamente conferito.
Richiamando la Corte costituzionale n. 49 del 2019, il Collegio sottolinea che il legislatore attribuisce rilievo dirimente alla provenienza del prodotto dalle zone svantaggiate. Ai fini dello sgravio rilevano quindi due requisiti concorrenti: l’allevamento o la coltivazione del prodotto in zona svantaggiata, anche da parte di terzi in forza di contratto associativo, e il conferimento del prodotto alla cooperativa. Il beneficio è poi commisurato alla quantità di prodotto.
Quanto al primo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile. La corte territoriale aveva fondato il rigetto su una ratio decidendi concorrente: non risultava provato che l’allevamento fosse in essere nel periodo richiesto. La censura della cooperativa colpiva invece il diverso tema della congruità delle giornate lavorative, senza confrontarsi con la ragione autonoma e sufficiente della decisione.
Il secondo motivo è in parte infondato, per avere la sentenza dato conto del proprio convincimento entro il minimo costituzionale, e in parte inammissibile, risolvendosi in un sindacato sull’apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito. Il terzo motivo è infondato, perché l’art. 112 cod. proc. civ. riguarda domande ed eccezioni e non le istanze istruttorie: la mancata ammissione della CTU non integra omessa pronuncia. Il quarto è inammissibile, non essendo la mancata CTU qualificabile come omesso esame di un fatto storico.
Il motivo incidentale dell’Istituto è rigettato. La pattuizione della soccida monetizzata, con cui si prevede in danaro il compenso del soccidario in deroga all’art. 2178 cod. civ., incide solo sulle modalità di remunerazione e non sui requisiti dello sgravio. L’I.N.P.S. non contesta lo svolgimento dell’allevamento in zona svantaggiata, ma solo la forma del compenso, estranea ai fatti costitutivi dell’obbligazione contributiva. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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