Prestazioni sanitarie extra budget senza accreditamento: niente indennizzo ex art. 2041 c.c. (Cass. civ. Sez. III n. 16980 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni sanitarie erogate da una struttura accreditata oltre il limite di spesa comunicato dalla pubblica amministrazione non danno diritto all’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. La comunicazione del budget assegnato manifesta, implicitamente ma inequivocamente, la volontà contraria dell’amministrazione a una spesa superiore: l’arricchimento che essa ne trae è perciò imposto e non volontario. La mancanza di autorizzazione sanitaria e di accreditamento istituzionale, accertata con giudicato amministrativo esterno, incide sui presupposti della domanda di ingiustificato arricchimento. La carenza di accreditamento determina il carattere imposto dell’arricchimento, che non è presupposto sostitutivo del riconoscimento dell’utilitas da parte dell’arricchito.
Il Fatto
Il Centro chirurgico aveva ottenuto, su propria istanza, un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Messina ingiungeva all’azienda sanitaria il pagamento di una somma rilevante per prestazioni specialistiche di day surgery erogate su richiesta dell’azienda stessa e in forza della convenzione stipulata tra le parti. L’azienda si opponeva, deducendo che le prestazioni erano state rese in un periodo in cui la struttura era priva di autorizzazione e di accreditamento, a seguito di revoca.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocava il decreto e dichiarava inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, qualificata come domanda nuova. La Corte d’appello di Messina, in riforma, condannava l’azienda al pagamento della somma a titolo di arricchimento senza causa. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo di riferimento: l’art. 8-quinquies, comma primo, lett. d), d.lgs. n. 502/1992, che demanda alle Regioni i criteri di remunerazione per le prestazioni eccedenti il programma concordato, e l’art. 8-sexies, comma 1, che finanzia le strutture secondo un ammontare globale predefinito negli accordi contrattuali.
Su questa base il Collegio richiama il principio già affermato da Cass. n. 13884/2020 e da Cass. n. 36654/2021 e n. 19495/2023: neppure il sistema sanitario può prescindere dagli obiettivi di razionalizzazione e di equilibrio finanziario, perseguiti attraverso la pianificazione autoritativa dei limiti di spesa. Comunicando alla struttura accreditata il limite determinato, la pubblica amministrazione manifesta “implicitamente ma inequivocamente” il diniego di una spesa superiore.
Tale comunicazione conferisce all’arricchimento quello che la Corte definisce carattere “imposto”, idoneo a escludere l’esperibilità dell’azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. Il Collegio sottolinea che consentire la remunerazione di prestazioni non volute rimette l’entità delle spese pubbliche alle scelte di strutture private, soluzione insostenibile nel quadro dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica richiamati dalla Corte cost. n. 141/2010.
Applicando alle prestazioni sanitarie extra budget i principi posti dalle Sezioni Unite n. 10798/2015, la Corte ribadisce che l’imposizione non comporta alcun indennizzo: lo strumento dell’art. 2041 c.c. servirebbe altrimenti ad abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l’indennizzo è richiesto, anziché a riparare uno squilibrio economico.
La Corte territoriale ha quindi errato nell’omettere di considerare il riflesso della mancanza di autorizzazione e di accreditamento, accertata con giudicato esterno amministrativo, sui presupposti della domanda di arricchimento. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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