Inammissibile il ricorso che censura affermazioni accessorie della sentenza (Cass. civ. Sez. II n. 5400 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., quando i motivi non si appuntano sull’affermazione che esprime la ratio della decisione impugnata e censurano invece affermazioni solo aggiuntive. Le argomentazioni accessorie, che il giudice di merito svolge a sostegno della valutazione comparativa delle condotte delle parti, non sono idonee a sorreggere autonomamente il ricorso, una volta che la decisione si regga su un’affermazione centrale non contestata. Nel giudizio di cassazione la parte deve quindi individuare e censurare il passaggio effettivamente decisivo, restando irrilevanti le censure rivolte alle affermazioni ulteriori.
Il Fatto
Il ricorrente prometteva di acquistare, con due contratti del 17 ottobre 2007, un terreno con soprastante casina di villeggiatura, corrispondendo la metà del prezzo. Al momento della stipula dei definitivi rifiutava di procedere, adducendo il mancato rilascio, da parte dei promittenti venditori, della dichiarazione di regolarità catastale dell’immobile. I venditori agivano in giudizio per la risoluzione dei preliminari.
Il Tribunale, in primo grado, e la Corte d’Appello di Bari, in secondo grado, hanno ritenuto contrario a buona fede il rifiuto del promissario acquirente, dichiarando la risoluzione dei contratti. Quest’ultimo ricorre per cassazione con due motivi, entrambi fondati sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 1460, secondo comma, cod. civ. e sulla valutazione delle condotte delle parti.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la decisione impugnata poggia su una affermazione centrale: nessun inadempimento era imputabile ai promittenti venditori, poiché l’obbligo di produrre la dichiarazione di conformità catastale non era in vigore all’epoca in cui il preliminare doveva essere trasfuso in atto definitivo. Tale obbligo è stato introdotto solo dall’art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, inserito dall’art. 19, comma 14, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dunque in data successiva alla stipula prevista.
Questa affermazione – osserva la Corte – non è stata censurata dal ricorrente. I motivi di ricorso si appuntano su affermazioni ulteriori: la elaborazione giurisprudenziale secondo cui la nozione di buona fede accolta dall’art. 1460, secondo comma, cod. civ. corrisponderebbe a una valutazione di proporzionalità tra l’inadempimento e l’eccezione, e la correttezza della valutazione di prevalenza dell’inadempimento del promissario acquirente operata dal primo giudice.
La Corte qualifica tali affermazioni come meramente accessorie rispetto a quella centrale, che da sola sostiene il dispositivo. Ne deriva il difetto di interesse a impugnare, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.: la parte che non colpisce la ratio decidendi non ottiene alcun risultato utile dall’accoglimento della censura, perché la decisione resterebbe comunque sorretta dall’affermazione rimasta incontestata. L’interesse a ricorrere, osserva la Corte, presuppone infatti che l’eliminazione del vizio denunciato sia idonea a produrre un esito favorevole per il ricorrente.
I due motivi, riguardando profili privi di attitudine a inficiare la decisione, sono pertanto dichiarati inammissibili. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo i venditori rimasti intimati. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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