Contestazione del credito IVA a rimborso oltre i termini di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 15819 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o per la rettifica dell’imponibile e dell’imposta. Il credito che nasce dal coacervo delle poste detraibili eccedenti il debito esiste solo in quanto ne sussistano i fatti generatori, sicché la sua indicazione in dichiarazione non ne determina alcun effetto accertativo. L’omesso esercizio del potere di controllo non equivale a riconoscimento implicito del credito, ma integra rifiuto tacito, in quanto tale impugnabile. Il sistema è conforme ai principi unionali di proporzionalità, equivalenza e neutralità dell’IVA, nonché al legittimo affidamento, che non si produce al cospetto dell’inerzia dell’Amministrazione.

Il Fatto

La curatela di un fallimento proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso IVA emesso dall’Agenzia delle entrate, lamentando l’insussistenza della frode fiscale ipotizzata dall’Ufficio e posta a base del diniego. La frode, secondo la prospettazione erariale, sarebbe stata perpetrata da altre società con il coinvolgimento della fallita.

La CTP prima e la CTR poi respingevano entrambi i gradi di merito. La curatela articola tre motivi di ricorso per cassazione. Resiste l’erario. Nel distinto procedimento pendente l’Agenzia ha formulato istanza di trattazione congiunta, adducendo che all’invocata estinzione di quel giudizio dovrebbe conseguire la cessazione della materia del contendere sul ricorso in esame.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo — violazione dell’art. 57, commi 1 e 4, d.P.R. n. 633/1972 — è infondato. La tesi della ricorrente era che, emesso l’avviso di accertamento per il recupero dell’IVA indebitamente detratta senza la parallela contestazione dell’eccedenza chiesta a rimborso, l’Amministrazione sarebbe decaduta dal potere di contestare il credito.

La Corte richiama il recente arresto delle Sezioni Unite n. 21766 del 29.07.2021, che ha esteso all’IVA — generalizzandolo — il principio già enunciato, sempre a Sezioni Unite, in tema di imposte dirette (Cass. S.U. n. 5069 del 15.03.2016). Il credito che nasce dalle poste detraibili eccedenti il debito non è sufficiente che sia esposto in dichiarazione, né è necessario che sia accertato dall’Amministrazione: esso esiste solo in quanto ne sussistano i fatti generatori.

L’inerzia dell’Amministrazione non equivale a riconoscimento implicito del credito. Ritenere incontrovertibile il credito solo perché indicato in una dichiarazione non più assoggettabile a verifica striderebbe con la matrice costituzionale dell’azione impositiva, presidiata dagli artt. 23, 53 e 97 Cost. Il contribuente, del resto, può sempre far valere l’errore di fatto o di diritto che abbia infirmato la propria dichiarazione, anche in sede contenziosa.

La Corte esclude lesioni dei principi di proporzionalità, equivalenza e legittimo affidamento: la possibilità di contestare il credito prescinde dal termine di decadenza ed è volta a scongiurare il riconoscimento di crediti IVA inesistenti, in contrasto con la neutralità dell’imposta.

Il secondo motivo, sull’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, è inammissibile: la motivazione della CTR che nega la cessazione dell’attività d’impresa per il fallimento è mera argomentazione che si affianca alle altre, idonee di per sé a sorreggere la decisione. Richiamato Cass. n. 5102 del 2024, la ritenuta infondatezza delle censure a una delle rationes decidendi rende inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse quelle relative alle altre. Il terzo motivo, sulla qualificazione della frode fiscale, è del pari inammissibile, mirando a una diversa rivisitazione del merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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