Imposta unica scommesse: bookmaker estero senza concessione obbligato in solido (Cass. civ. Sez. V n. 7396 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, il bookmaker estero privo di concessione che raccolga scommesse sul territorio italiano è soggetto passivo del tributo e obbligato in solido con il centro di trasmissione dati per le annualità d’imposta successive al 2011. La disciplina nazionale non introduce alcuna discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, poiché l’imposta si applica a tutti coloro che gestiscono scommesse raccolte in Italia, a prescindere dal luogo di stabilimento. L’art. 56 TFUE non osta a una normativa che assoggetti a imposta i centri di trasmissione dati stabiliti nello Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori mandanti stabiliti in altro Stato membro.

Il Fatto

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli accertava, per l’anno 2014, la debenza dell’imposta unica sulle scommesse nei confronti del titolare di una ricevitoria, quale obbligato principale nella qualità di centro trasmissione dati, e di una società di scommesse con sede all’estero, quale coobbligata solidale in qualità di bookmaker. La pretesa impositiva veniva confermata in primo grado e, in appello, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana.

La società proponeva ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, tra cui l’istanza di trattazione in pubblica udienza, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e la contestazione del presupposto soggettivo e territoriale del tributo.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’istanza di pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto applicabili e dell’assenza di valenza nomofilattica della decisione; il tema, del resto, risulta già compiutamente affrontato dalla Corte costituzionale n. 27 del 2018 e dalla Corte di Giustizia, causa C-788/18, oltre che dalla giurisprudenza di legittimità.

Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, la Corte rileva che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata e che gli obiettivi di tutela dei consumatori e di prevenzione delle infiltrazioni criminali costituiscono motivi imperativi d’interesse generale. La giurisprudenza unionale ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri, poiché l’imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia.

La Corte conferma che, per il periodo anteriore al 2011, l’illegittimità costituzionale ha inciso solo sulla responsabilità delle ricevitorie, mentre per le annualità successive al 2011 la norma interpretativa costituisce parametro per la regolazione negoziale e la solidarietà dell’obbligazione resta ferma in capo al bookmaker anche privo di concessione.

Nel respingere i motivi di merito, la Corte esclude la violazione del legittimo affidamento, poiché il bookmaker estero era già soggetto passivo prima della disposizione interpretativa del 2010, e ritiene infondata la questione di incompatibilità con la direttiva 2006/112/CE, potendo l’imposta speciale sui giochi coesistere cumulativamente con l’IVA. Infondata anche l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza, trattandosi di periodo successivo alla legge di interpretazione autentica.

Quanto alle spese, la Corte conferma la ripetibilità in favore dell’amministrazione assistita da propri funzionari e dichiara inammissibile la censura sulla mancata compensazione, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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