Presunzione capitali esteri irretroattiva ma utilizzabile come presunzione semplice (Cass. civ. Sez. V n. 6409 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di evasione prevista dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, conv. con modif. dalla legge n. 102/2009, per gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Stati a fiscalità privilegiata, ha natura sostanziale e non procedimentale, con la conseguenza che essa non è applicabile retroattivamente ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore. Hanno invece natura procedimentale, e soggiacciono al principio tempus regit actum, le previsioni dei commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo, che raddoppiano i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento e quelli per la notificazione degli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni. Ove la presunzione legale non possa operare retroattivamente, gli stessi fatti possono essere valorizzati dall’Ufficio come presunzione semplice, idonea a invertire l’onere della prova.
Il Fatto
Il contribuente compariva in un elenco trasmesso dalla Procura della Repubblica all’Autorità fiscale, contenente i nominativi di soggetti titolari di rapporti bancari con istituti elvetici. Quale detentore di capitali all’estero in Paesi a fiscalità privilegiata, gli veniva contestata la mancata esposizione dei relativi redditi per l’anno d’imposta 2008, non avendo compilato il quadro RW del modello dichiarativo.
L’Ufficio, fondandosi sulla presunzione di cui all’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, emetteva avviso di accertamento per il recupero a tassazione delle somme detenute in Svizzera. Il contribuente eccepiva la decadenza dal potere impositivo, negando l’applicabilità retroattiva della presunzione e contestando le sanzioni. Il giudice di prossimità accoglieva le sue ragioni, ma la sentenza era riformata in appello; proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.l. n. 78/2009, dell’art. 1 del d.lgs. n. 194/2009, dell’art. 3 della legge n. 212/2000 e dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, negando l’operatività retroattiva della presunzione qualificata.
La Corte, richiamando il precedente Cass. V n. 30742/2018, afferma che la presunzione ha natura sostanziale, sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate nel codice civile tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione pregiudicherebbe, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta sulla conservazione della documentazione. Da qui l’esclusione dell’efficacia retroattiva.
Diversa è la sorte dei commi 2-bis e 2-ter dello stesso articolo, che raddoppiano i termini di decadenza e di prescrizione: essi hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d’imposta anteriori al 1° luglio 2009, indipendentemente dall’applicabilità della presunzione legale, secondo Cass. V n. 29632/2019. La Corte aggiunge che, ove la presunzione non operi retroattivamente, la detenzione di capitali non dichiarati può rilevare come presunzione semplice, come già affermato da Cass. V n. 33893/2019.
Il secondo motivo, relativo alla mancata comunicazione dell’invito a comparire e al difetto di motivazione, è respinto: l’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 configura l’invito come facoltà e non come dovere dell’Ufficio. Il contribuente aveva ricevuto l’avviso e l’irrogazione delle sanzioni, con tutti gli elementi necessari alle difese poi effettivamente spiegate. La motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni del verbale della Guardia di Finanza, non è illegittima, secondo Sez. V n. 30560 del 2017.
Il terzo motivo è parimenti infondato. Il documento trasmesso dalla Procura costituisce presunzione semplice, capace di invertire l’onere della prova, secondo l’orientamento consolidato richiamato sul primo motivo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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