Presunzione cautelare ex art. 275 comma 3 e onere di allegazione contraria (Cass. pen. Sez. IV n. 32914 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La duplice presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola misura carceraria, sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., riguarda ciascuno dei pericoli indicati dall’art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., compreso quello di inquinamento probatorio. La presunzione è speciale e prevale sulle disposizioni generali dell’art. 274 cod. proc. pen., facendo ritenere sussistenti, salva prova contraria, i caratteri della attualità e della concretezza del pericolo. Il giudice della cautela non può quindi scrutinare i singoli profili cautelari come se la loro sussistenza non fosse presunta ex lege: deve motivare sugli elementi idonei a superare la presunzione, non sull’assenza di elementi che ne giustifichino la persistenza. L’errore prospettico inficia la motivazione ed è rilevabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Direzione Distrettuale Antimafia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che, in accoglimento dell’istanza di riesame, aveva annullato l’ordinanza cautelare applicata dal Giudice per le indagini preliminari, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen. All’indagato erano ascritti i reati di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, all’art. 416-bis.1 cod. pen. e numerosi reati fine.
Il riesame, confermata la gravità indiziaria per il reato associativo, aveva reputato il pericolo di inquinamento probatorio generico e indeterminato e quello di reiterazione non attuale, valorizzando il significativo lasso di tempo tra i fatti e la valutazione cautelare e la formulazione di un’imputazione temporalmente chiusa. Il ricorso deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso e muove da una premessa di sistema: la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera per tutti i pericoli del citato art. 274 cod. proc. pen., non solo per quello di reiterazione. Le Sezioni semplici richiamate — Sez. 3 n. 12485 del 28/01/2025 e Sez. 5 n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022 — confermano che la presunzione è speciale e prevalente rispetto alle disposizioni generali, con la conseguenza che attualità e concretezza del pericolo si presumono, salva prova contraria.
Su tale base il Collegio rileva l’errore prospettico del giudice del riesame. Questi ha scrutinato gli specifici profili cautelari come se la loro sussistenza non fosse presunta ex lege, esaurendo la motivazione nell’accertamento dell’insussistenza di elementi capaci di giustificare la persistenza delle esigenze. Il ragionamento è invertito rispetto al modello legale: non si argomenta sugli elementi che valgono a superare la presunzione, ma sulla loro mancanza.
La Corte esemplifica con le stesse formule dell’ordinanza: da un lato l’assenza di elementi da cui desumere il concreto pericolo di alterazione della genuinità o integrità delle prove; dall’altro il rilievo che, a fronte di un significativo lasso temporale, occorre dimostrare la persistenza delle condizioni dell’attività illecita e che, in mancanza, le esigenze cautelari non sussistono. Entrambe le proposizioni sono incompatibili con la presunzione, che sposta l’onere argomentativo in capo a chi la contrasta.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo competente ex art. 309 cod. proc. pen. La decisione fissa così il perimetro del giudizio di rinvio: il riesame dovrà verificare se risultino dedotti elementi idonei a vincere la presunzione ovvero a dimostrare che le esigenze possono essere soddisfatte con misure meno gravose.
Nota della Redazione
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