Muro di contenimento sul confine e criterio della prevenzione (Cass. civ. Sez. II n. 19689 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il muro di contenimento di un terrapieno artificiale, realizzato sul confine con elevazione del pregresso dislivello naturale, integra una costruzione ed è soggetto alle distanze legali, comprese quelle stabilite dalle norme integrative dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici locali. La loro violazione legittima la domanda di riduzione in pristino e di risarcimento del danno. Il criterio della prevenzione presuppone che i fondi confinanti siano inedificati al momento dell’edificazione sul confine: chi costruisce per ultimo non può invocarlo quando il fondo del vicino risulti già edificato, dovendo rispettare la distanza minima dal confine. La deroga alla distanza, ammessa dalle norme locali per le costruzioni in aderenza, opera solo a favore del primo costruttore e in presenza di un preesistente manufatto posto sul confine o in sua prossimità.
Il Fatto
La proprietaria di un fondo con annesso fabbricato agisce contro i titolari del fondo limitrofo per ottenere la rimozione di un muro realizzato sul confine, con funzione di sostegno del piazzale antistante il villino dei vicini, e delle condutture di scarico collocate sul muro medesimo. La domanda si fonda sulla violazione della distanza di cinque metri dal confine imposta dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale, sulla violazione della distanza prescritta dall’art. 889 cod. civ. e sullo scolo di acque sul fondo attoreo, con conseguente danno alle piantagioni. I convenuti oppongono che il muro è contenimento di un dislivello naturale, non soggetto alle distanze legali.
Il Tribunale respinge le domande. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, ordina la rimozione delle condutture, ma conferma la legittimità del muro: qualificatolo come costruzione soggetta alle distanze, ritiene applicabile il principio della prevenzione e l’esonero dalla distanza minima per le costruzioni in aderenza previsto dal regolamento edilizio e dalle N.T.A., non essendovi costruzioni del fondo attoreo che fronteggino il muro. Propone ricorso per cassazione la soccombente; i controricorrenti resistono.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denuncia la violazione degli artt. 873, 874, 875 e 877 cod. civ. e delle norme locali sulle distanze, nonché l’erronea applicazione del criterio della prevenzione in un contesto in cui entrambi i fondi erano già edificati al momento della realizzazione del muro.
La Corte condivide la qualificazione operata dal giudice di merito. Il muro di contenimento del piazzale in cemento, edificato sul confine nell’ambito della ristrutturazione del villino e con elevazione del dislivello naturale preesistente, è costruzione e soggiace alle relative distanze legali, secondo gli indirizzi richiamati (Cass. n. 11664/2018, Cass. n. 23693/2014, Cass. n. 22896/2007). Le norme tecniche di attuazione del PRG per le zone agricole, che impongono la distanza minima di cinque metri dal confine “esclusi i casi di costruzione in aderenza”, operano come norme integrative della disciplina codicistica, la cui violazione dà diritto alla riduzione in pristino oltre che al risarcimento.
L’errore della sentenza impugnata sta nell’interpretazione della deroga. Essa consente di non rispettare la distanza solo per le costruzioni in aderenza a un preesistente manufatto esistente sul confine o in prossimità dello stesso. Nel caso di specie, invece, è accertato che a ridosso del confine, in corrispondenza del muro contestato, non vi è alcun fabbricato. La Corte territoriale ha così esteso il criterio della prevenzione a chi costruisce sul confine pur quando il fondo confinante sia già edificato, sul solo rilievo che il fabbricato del vicino non è ubicato nella zona dell’edificazione sul confine.
I precedenti invocati (Cass. 29.5.2019 n. 14705 e Cass. 11.12.2015 n. 25032) non sorreggono quella conclusione: essi riconoscono la facoltà di costruire sul confine, o in appoggio, solo in favore del primo costruttore, presupponendo fondi integralmente inedificati al momento dell’edificazione sul confine. Nel caso concreto, al contrario, entrambi i fondi confinanti risultavano già edificati quando furono realizzati il piazzale e il muro di contenimento. La Corte aggiunge che, per giurisprudenza consolidata, anche a prescindere dall’anteriorità del fabbricato della ricorrente, chi edifica per ultimo il muro deve rispettare il criterio costruttivo della costruzione precedente o, in alternativa, il distacco minimo previsto dalla legge o dai regolamenti locali (Cass. n. 7762/1999; Cass. n. 1284/1992).
Il motivo è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 873 c.c. – Distanze nelle costruzioni
- Art. 874 c.c. – Comunione forzosa del muro sul confine
- Art. 875 c.c. – Comunione forzosa del muro che non è sul confine
- Art. 877 c.c. – Costruzioni in aderenza
- Art. 889 c.c. – Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi