Licenziamento per esternalizzazione anteriore alla reintegra giudiziale è illegittimo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12899 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è configurabile soltanto in presenza di un mutamento delle esigenze imprenditoriali esistente all’atto della assunzione del lavoratore, dovendo l’attualità dei fatti e la loro sopravvenienza rispetto alla assunzione rendere ragionevole il nesso causale tra quei fatti e il recesso. Tale criterio di valutazione non opera allorché l’instaurazione del rapporto di lavoro non sia avvenuta in adempimento di una obbligazione consensualmente assunta dal datore, ma come conseguenza della declaratoria di una illecita interposizione fittizia di manodopera e del conseguente ordine giudiziale, poiché il successivo licenziamento non può trovare giustificazione in una condotta datoriale inadempiente. La valutazione sulla natura ritorsiva del licenziamento costituisce quaestio facti devoluta all’apprezzamento del giudice di merito, non suscettibile di riesame in sede di legittimità. La violazione dei doveri di correttezza e buona fede può giustificare una pretesa risarcitoria, ma non di per sé l’annullamento dell’atto o la declaratoria della sua nullità.
Il Fatto
Il lavoratore, informatico alle dipendenze della società dal 2000, era stato licenziato nel 2018 in esito a una vicenda giudiziale complessa. Con una prima pronuncia il Tribunale di Roma, accertata una interposizione illecita di manodopera, aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 2000 e ordinato alla società di riammetterlo alle mansioni svolte o ad altre equivalenti.
Dopo la riammissione in servizio su ordine del giudice, la società aveva licenziato il lavoratore per giustificato motivo oggettivo, invocando l’avvenuta esternalizzazione del servizio di help desk risalente al 2013 e l’assenza di posizioni lavorative disponibili. Il lavoratore impugnava il recesso deducendone la natura ritorsiva ed elusiva dell’ordine giudiziale. La Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, dichiarava l’illegittimità del licenziamento e condannava la società alla reintegra e al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità. La società ha proposto ricorso per cassazione; il lavoratore ha resistito con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale della società censurava la sentenza impugnata per avere escluso che la scelta organizzativa di esternalizzazione potesse integrare il giustificato motivo oggettivo, sul rilievo che essa sarebbe stata antecedente e non sopravvenuta alla costituzione giudiziale del rapporto. La Corte ha respinto la doglianza, richiamando il principio per cui il giustificato motivo oggettivo è configurabile soltanto in presenza di un mutamento delle esigenze imprenditoriali esistente all’atto della assunzione, poiché soltanto l’attualità dei fatti e la loro sopravvenienza rispetto alla assunzione rende ragionevole il nesso causale tra quei fatti e il recesso (in termini, Cass. n. 23352 del 2016).
La Corte ha precisato che il precedente citato non era richiamabile per ogni altro aspetto: nella fattispecie l’instaurazione del rapporto non era avvenuta in adempimento di una obbligazione consensualmente assunta dal datore, ma come conseguenza della declaratoria di una illecita interposizione fittizia di manodopera e del conseguente ordine giudiziale. Il successivo licenziamento non poteva quindi trovare giustificazione in una condotta datoriale inadempiente. Non era riscontrabile alcuna riorganizzazione aziendale successiva alla riammissione idonea a rendere inevitabile l’estromissione.
Quanto al ricorso incidentale, il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ribadito che valutare se il licenziamento sia stato intimato per motivo di ritorsione costituisce quaestio facti devoluta ai giudici di merito, con accertamento di fatto non riesaminabile in legittimità (per tutte Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 6838 del 2023; Cass. n. 2671 del 2024). Il secondo motivo era inoltre inammissibile perché denunciava ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. un preteso errore di attività che avrebbe dovuto essere censurato come error in procedendo (Cass., VI sez., n. 11801 del 2013; Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013).
Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per non avere specificato come l’eventuale accertamento di mansioni fungibili avrebbe potuto garantire la maggiore tutela dei commi 1 e 2 dell’art. 18 novellato. Il terzo mezzo è stato giudicato infondato, non individuando la norma che comminerebbe la nullità per violazione della buona fede in senso oggettivo, poiché l’inosservanza dei doveri di correttezza può giustificare una pretesa risarcitoria ma non di per sé l’annullamento dell’atto (Cass. n. 25314 del 2009).
La Corte ha concluso rigettando entrambi i ricorsi, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza, e dando atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
Nota della Redazione
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