Presunzione di pericolosità mafiosa e tempo trascorso: onere di allegazione concreta (Cass. pen. Sez. VI n. 30500 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di custodia cautelare per i delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è vinta dal mero decorso del tempo tra i fatti e l’adozione della misura. Il giudice non è tenuto a motivare d’ufficio sul tempo silente quando la difesa non abbia allegato alcun elemento concreto idoneo a dimostrare il recesso dell’indagato dal sodalizio o il venir meno dell’attività associativa. Il fattore temporale assume rilievo solo se accompagnato da circostanze obiettive — collaborazione, trasferimento, dissociazione — che valgano a vincere la presunzione. In assenza di tali allegazioni il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 18.02.2025, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. L’indagato è ritenuto gravemente indiziato di aver agevolato l’evasione di un capo di un’associazione mafiosa operante nel territorio di Foggia e di averlo poi aiutato a sottrarsi all’esecuzione della pena e alle ricerche della polizia.

Il Tribunale ha ritenuto non superata la presunzione di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ragione della gravità dei fatti e dei titoli di reato. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice non avrebbe indicato elementi concreti da cui desumere il pericolo di recidiva, tenuto conto dello stato di incensuratezza del ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione muove dalla constatazione che sulla valenza della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. esistono indirizzi giurisprudenziali non omogenei. Secondo un primo orientamento, formatosi con riguardo alle c.d. mafie storiche, la presunzione può essere superata solo con la prova del recesso dell’indagato dall’associazione o dell’esaurimento dell’attività associativa. Il tempo silente non vale, da solo, come prova dell’irreversibile allontanamento dal sodalizio e può essere valutato solo in via residuale, insieme ad altri elementi quali la collaborazione o il trasferimento in altra zona.

Un secondo indirizzo, richiamato dalla Corte, ritiene invece che il carattere relativo della presunzione imponga comunque al giudice un obbligo di motivazione — su impulso di parte o d’ufficio — sulla rilevanza del tempo trascorso, anche quando non risulti una dissociazione espressa. Il fattore tempo, ove rilevante, assurge a elemento distonico rispetto alla presunzione di perdurante pericolosità e può essere idoneo a superarla.

La Corte non risolve il contrasto, perché la questione non è decisiva nel caso concreto. Il ricorso è inammissibile a prescindere dall’indirizzo applicabile: il ricorrente non ha dedotto alcun elemento concreto volto anche solo a ipotizzare il superamento della presunzione di pericolosità. La doglianza resta sul piano della prospettazione astratta, senza indicare fatti o circostanze capaci di vincere la presunzione.

Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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