Ricorso per cassazione inammissibile se ripropone questioni già decise (Cass. pen. Sez. 6 n. 17482 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di cassazione determina la formazione del giudicato sui capi e sui punti della sentenza non annullati, dovendosi intendere per “punto” qualsiasi statuizione avente un’autonomia giuridico-concettuale, la cui individuazione spetta al giudice di legittimità in sede rescindente. La mancata declaratoria in dispositivo delle parti divenute irrevocabili ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen. ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, sicché la Corte, adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio, può individuarle in base alla lettura della sua precedente pronuncia. È, pertanto, inammissibile il ricorso che ripropone motivi concernenti punti già decisi dalla pronuncia rescindente, in quanto proposto fuori dai casi consentiti ai sensi dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e confermava la condanna già disposta in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen., aggravato dal metodo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato il principio per cui l’annullamento parziale con rinvio comporta la formazione del giudicato sui capi e sui punti della sentenza non annullati. La nozione di “punto” non coincide con un mero passaggio argomentativo, ma designa ogni statuizione con autonomia giuridico-concettuale, il cui perimetro è delineato dalla stessa pronuncia rescindente. La mancata declaratoria in dispositivo delle parti irrevocabili, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., non impedisce al giudice di legittimità di individuarle interpretando la propria precedente sentenza.

Nel caso di specie, la pronuncia rescindente (n. 28361/2024) aveva annullato esclusivamente l’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., da cui l’imputato è stato assolto in sede di rinvio. I motivi dell’odierno ricorso, concernenti l’aggravante del metodo mafioso contestata in relazione al delitto di estorsione e la mancata concessione delle attenuanti generiche, riguardavano capi e punti della decisione privi di connessione con l’oggetto dell’annullamento. La Corte ha rilevato che tali motivi erano reiterativi di censure già espressamente dichiarate inammissibili con la pronuncia rescindente per difetto di specificità estrinseca.

La sentenza rescindente aveva, infatti, già vagliato congiuntamente le censure relative all’aggravante e alle attenuanti generiche, rigettandole come manifestamente infondate. La Corte ha richiamato il contenuto del paragrafo 7.3 della pronuncia rescindente, evidenziando come la doglianza sull’aggravante non si confrontasse con il costrutto argomentativo della sentenza di merito, che aveva individuato gli elementi fondanti la responsabilità del concorrente nel conato estorsivo, e come la doglianza sulle attenuanti generiche ripetesse gli argomenti di gravame senza confrontarsi con la motivazione impugnata. I motivi proposti con l’odierno ricorso, concernendo punti già decisi, sono stati pertanto ritenuti inammissibili.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in conformità al principio espresso dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 628 c.p.p.

Tutte le 22 sentenze sull'art. 628 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *