Sequestro finalizzato alla confisca allargata senza nesso di pertinenzialità (Cass. pen. Sez. 2 n. 3958 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, la pronuncia di appello di una sentenza non irrevocabile di assoluzione che riformi una precedente condanna determina l’immediata perdita di efficacia del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, a condizione che il bene non sia soggetto a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, n. 2, cod. proc. pen.. La confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen. (c.d. confisca allargata) non richiede un nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato, ma presuppone unicamente che i beni siano nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata. Tale requisito della sproporzione va verificato con riferimento al perimetro temporale dell’illecita accumulazione, come delimitato dal giudice del rinvio.
Il Fatto
Il provvedimento impugnato, emesso dal Tribunale di Catanzaro in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Sesta Sezione penale, rigettava l’appello dell’imputato avverso l’ordinanza cautelare che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo. Il ricorrente, condannato in via definitiva per reati tributari (fatture per operazioni inesistenti e occultamento di documenti contabili), vedeva sottoposti a vincolo reale anche beni di valore sproporzionato rispetto al reddito, in quanto riconducibili, secondo l’accusa, a un contesto di associazione di stampo mafioso. La difesa contestava la mancata ottemperanza al vincolo del giudice di rinvio, con particolare riguardo al perimetro temporale dell’illecita accumulazione e alla mancata individuazione del nesso tra i beni sequestrati e i reati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, rilevando che il primo motivo faceva riferimento a una sentenza di annullamento diversa da quella effettivamente pronunciata nel procedimento, citata in modo non testuale. La censura relativa alla data di decorrenza della partecipazione associativa è stata ritenuta inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non essendo stati allegati al ricorso gli atti processuali richiamati a sostegno.
Quanto alla dedotta assoluzione per il delitto di associazione mafiosa, la Corte ha precisato che tale pronuncia non era irrevocabile e, comunque, non avrebbe determinato la caducazione del sequestro, essendo i beni soggetti a confisca obbligatoria. In questo senso, la giurisprudenza citata richiede che il bene sia effettivamente confiscabile per mantenere il vincolo cautelare anche in caso di assoluzione non definitiva.
In relazione alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., la Corte ha escluso che sia necessario un nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato, essendo sufficiente la disponibilità dei beni e la loro sproporzione rispetto al reddito. Il Tribunale aveva correttamente valutato le deduzioni difensive, ritenendole non supportate da adeguata documentazione, in particolare riguardo all’acquisto a titolo originario degli immobili e ai flussi di cassa del nucleo familiare.
La Corte ha infine ritenuto congruamente motivata la sussistenza del periculum in mora, considerata la rilevante entità del patrimonio confiscabile e la natura dei beni (mobili, fungibili e facilmente occultabili), con conseguente rischio di dispersione delle risorse economiche. Per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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