Presunzione utili soci società ristretta base: estraneità alla gestione non basta (Cass. civ. Sez. V n. 21187 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extrabilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. T tale presunzione opera anche in assenza di rapporti di parentela tra i soci e prescinde dall’esistenza di una base familiare. Il socio non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria: deve dimostrare, anche per presunzioni, che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati dalla società, che quest’ultima non li abbia distribuiti ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi si sia appropriato altro soggetto. Non è applicabile, in tema di utili extracontabili, l’art. 47 del TUIR, che disciplina la tassazione degli utili distribuiti con delibere formali dell’assemblea.

Il Fatto

La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2005, emesso nei confronti di un contribuente socio al cinquanta per cento di una società a responsabilità limitata. L’atto impositivo si fondava sull’attribuzione al socio del quaranta per cento del reddito da partecipazione accertato in capo alla società, in virtù della presunzione di distribuzione degli utili conseguente alla ristretta base sociale.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo vinta la presunzione sulla base di alcuni elementi: l’assenza di vincoli familiari tra i soci, i contrasti tra gli stessi e la mancata approvazione dei bilanci. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione delle regole sul ragionamento presuntivo e omesso esame di fatti decisivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il tema della prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa. Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui la presunzione opera con riferimento allo stesso esercizio in cui gli utili sono stati realizzati e anche in assenza di rapporti di parentela, perché la ristrettezza della compagine implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci e la conoscenza degli affari sociali.

Quanto all’onere probatorio, il contribuente deve provare che i maggiori ricavi non siano stati realizzati dalla società, oppure che questa non li abbia distribuiti ma accantonati o reinvestiti. La Corte prende nettamente posizione sul punto controverso: non basta che il socio dimostri la propria estraneità alla gestione sociale, perché siffatta agevolazione probatoria svuoterebbe il contenuto della presunzione. Il socio, proprio per le caratteristiche della compagine, è per definizione a conoscenza delle vicende societarie, alle quali ha legittimo accesso anche se non partecipa all’amministrazione.

Il Collegio esclude che l’estraneità alla gestione renda impossibile la prova: essa opera sul piano fattuale e non preclude l’esercizio dei poteri di informazione previsti dalla legge a tutela del socio. Viene richiamata la recente giurisprudenza secondo cui il socio-amministratore può superare la presunzione non limitandosi a dedurre l’estraneità, ma dimostrando la mancata distribuzione degli utili perché sottratti dal gerente di fatto.

La Corte enuncia quindi il principio di diritto e ne fa applicazione al caso concreto. Il giudice di appello ha valorizzato elementi indiziari irrilevanti: l’assenza di vincoli familiari, i contrasti tra i soci e la mancata approvazione dei bilanci, fatti peraltro verificatisi in epoca successiva. Ha invece trascurato circostanze significative: nell’anno oggetto di accertamento il contribuente era socio amministratore con poteri disgiunti e aveva regolarmente partecipato alle assemblee fino al 2007, approvando il bilancio dell’anno 2005.

Il ragionamento presuntivo risulta dunque illegittimo, perché ha valorizzato fatti irrilevanti e trascurato fatti significativi, senza la doverosa considerazione complessiva di tutti gli indizi. Il primo motivo di ricorso è accolto, il secondo assorbito; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

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