Motivazione apparente e decadenza dal regime agevolato delle associazioni sportive (Cass. civ. Sez. V n. 21185 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte dovute da associazione sportiva dilettantistica, il giudice di appello che condivida la ricostruzione del processo verbale di constatazione quanto al pagamento tracciabile di alcune fatture deve trarre da tale accertamento la logica conseguenza dell’irregolarità delle restanti, pagate con mezzi non tracciabili; ove non lo faccia, la sentenza è affetta da vizio di motivazione per mancanza delle ragioni del decisum. La decadenza dal regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 non integra una sanzione impropria, ma un aggravamento dell’obbligo impositivo conseguente al difetto dei requisiti legali: non è pertanto invocabile il principio del favor rei di cui all’art. 3 del d. Lgs. n. 472 del 1997.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un’associazione sportiva dilettantistica e al suo legale rappresentante, tenuto in solido, distinti avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi all’anno 2010. L’Ufficio rideterminava le imposte dovute ed escludeva la contribuente dal regime agevolativo previsto dalla legge n. 398 del 1991, all’esito di una verifica contabile.
Il giudice di primo grado accoglieva le impugnazioni. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo insussistenti le violazioni contestate. L’Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione con tre motivi; la contribuente e il suo legale rappresentante resistevano con unico controricorso.
La Motivazione della Corte
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2700 e 2709 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Commissione regionale affermato, senza spiegazione, che tutte le operazioni superiori a euro 516,46 erano state effettuate con assegni, bonifici e carte, mentre il processo verbale di constatazione — assistito da pubblica fede — affermava il contrario. Il Collegio esamina per primo questo motivo, dirimente ai fini del decidere.
La Corte ritiene la censura ammissibile, ancorché cumuli in un unico motivo i vizi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., richiamando Cass. Sez. V, ordinanza n. 24493 del 05.10.2018: l’articolazione del motivo evidenzia specificamente la trattazione delle doglianze di interpretazione delle norme e i profili di ricostruzione del fatto.
Nel merito, la Commissione regionale ha effettivamente condiviso la ricostruzione del processo verbale quanto all’accertamento del pagamento tracciabile di alcune fatture. Nell’escludere da tale gruppo le restanti, però, non ha tratto la logica conclusione: la sussistenza di irregolarità nel loro pagamento, non operato con strumenti tracciabili. Il giudice del merito ha così omesso del tutto di motivare sul punto, non evincendosi le ragioni per cui, a fronte di tali violazioni, la situazione è stata ritenuta regolare.
La Corte esclude poi l’applicabilità del favor rei di cui all’art. 3 del d. Lgs. n. 472 del 1997, invocato in controricorso a seguito della modifica introdotta dall’art. 25 della legge n. 133 del 1999. La difesa della contribuente qualifica la decadenza dal trattamento agevolato come sanzione impropria. La prospettazione incontra i limiti interpretativi sulla natura di tale istituto: essa costituisce, con maggior pertinenza, un aggravamento dell’obbligo impositivo quando non risultino rispettate le condizioni prescritte dalla legge, residuando le sole sanzioni amministrative previste dall’art. 11 del d. Lgs. n. 471 del 1997.
Il terzo motivo è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; i restanti motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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