Indagini finanziarie e spese deducibili: i costi forfettari vanno detratti (Cass. civ. Sez. V n. 21188 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi con metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato una interpretazione adeguatrice dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti. Quanto all’obbligo di contraddittorio endo procedimentale, esso sussiste per i soli tributi armonizzati, non per quelli che colpiscono il reddito, salvo espressa previsione legislativa. Il contribuente che ne deduca la violazione deve assolvere all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non proporre un’opposizione meramente pretestuosa.

Il Fatto

Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2006 e 2007, con i quali l’Agenzia delle entrate, all’esito di indagini finanziarie, aveva accertato maggiori compensi e rideterminato reddito e IVA, con irrogazione di sanzioni. La CTP, dopo consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva i ricorsi; la CTR dell’Abruzzo riformava la decisione, ritenendo non applicabile l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 perché l’accertamento era stato svolto “a tavolino”, senza accessi presso i locali del contribuente, e confermando nel merito le risultanze delle indagini finanziarie.

Il contribuente ricorreva per cassazione con sette motivi, incentrati sulla violazione del contraddittorio preventivo, sul difetto di motivazione, sulla lesione del diritto di difesa e sul mancato riconoscimento dei costi di produzione. L’Amministrazione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e le Sezioni Unite n. 24823 del 2015, secondo cui solo per i tributi armonizzati sussiste un obbligo generale di contraddittorio endo procedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere. Per i tributi non armonizzati, come quelli che colpiscono il reddito, tale vincolo sussiste solo ove specificamente sancito. La CTR si è attenuta a tali canoni escludendo le garanzie dell’art. 12 in relazione a un accertamento pacificamente “a tavolino”. Quanto all’IVA, la Corte rileva che il contraddittorio ha avuto effettivamente luogo e ha portato a un parziale ridimensionamento delle pretese dell’Ufficio, con conseguente infondatezza della censura.

Il secondo motivo è infondato: la motivazione della CTR supera il minimo costituzionale e non presenta le contraddizioni denunciate, avendo il giudice di appello espresso adeguatamente le ragioni della condivisione delle risultanze della CTU. Il terzo motivo è parimenti infondato, essendo il richiamo degli avvisi all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 idoneo a rendere comprensibile la natura analitico-induttiva dell’accertamento; la censura sulla mancata notifica del PVC è inammissibile perché nuova.

Anche i motivi quarto e quinto sono rigettati: essi ripropongono una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ribadisce che, quando il giudice aderisce al parere del consulente d’ufficio, l’accettazione del parere costituisce adeguata motivazione, non sindacabile in cassazione.

Il sesto motivo è fondato. La questione del riconoscimento delle spese quali elementi negativi di reddito correlati ai maggiori compensi accertati risulta essere stata posta nei gradi di merito. Alla luce della Corte cost. n. 10 del 2023 e di Cass. Sez. V n. 18653 del 2023, il contribuente può opporre la prova presuntiva contraria eccependo una incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione, da detrarre dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti. La sentenza va dunque cassata sul punto con rinvio. Il settimo motivo, relativo alle sanzioni, è inammissibile, poiché l’assorbimento improprio non comporta omissione di pronuncia censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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