Compensazione spese per gravi ragioni non illogiche o erronee (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27165 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee. Diversamente, si configura un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. La soccombenza della parte che abbia adempiuto a un mero dovere istituzionale non integra, di per sé, una ragione di compensazione. Il giudice di merito che compensi le spese di secondo grado nonostante l’integrale accoglimento del gravame deve esplicitare ragioni conformi ai limiti dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli il riconoscimento della pensione di reversibilità del coniuge, comprensiva della maggiorazione per assegni familiari, con decorrenza dal maggio 2016. L’Istituto previdenziale aveva corrisposto i ratei dal 1° giugno 2016 in corso di causa; il Tribunale aveva condannato l’Ente al pagamento del solo rateo di maggio 2016 e aveva compensato parzialmente le spese, valorizzando il comportamento collaborativo dell’Istituto.
La Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame della ricorrente sulla parziale compensazione, qualificando la soccombenza dell’Ente come totale. Riteneva che l’erogazione della prestazione costituisse un mero dovere istituzionale e non un requisito di merito, non essendo allegata alcuna circostanza impeditiva di un pagamento tempestivo. Compensava tuttavia per metà le spese del grado, sul rilievo che l’erronea regolazione delle spese del primo grado non fosse ascrivibile all’Istituto. Contro questa statuizione la ricorrente propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., come novellati dal d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, e interpretati alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La censura investe la compensazione per metà delle spese di secondo grado, disposta nonostante l’integrale soccombenza dell’Istituto.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni poste a base della compensazione, indicate esplicitamente nella motivazione, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 14036/2024, Cass. n. 9977/2019).
Nel caso concreto, il gravame della ricorrente è stato integralmente accolto proprio in punto di parziale compensazione operata dal giudice di primo grado. Non ricorreva pertanto alcuna delle ipotesi che giustificavano la compensazione per metà delle spese del secondo grado, quanto meno rispetto a quella addotta dalla Corte del merito, fondata sulla considerazione che l’erronea regolazione delle spese processuali non fosse ascrivibile all’Istituto.
Il motivo è dunque fondato. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini la regolamentazione delle spese di lite del secondo grado alla luce del principio enunciato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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