Presunzioni e revocatoria: inammissibile la censura fattuale in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 10529 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria e di prova per presunzioni semplici, la censura che si limiti a opporre una diversa lettura degli indizi già valutati dal giudice di merito è inammissibile in Cassazione. Il giudice del merito dispone di un potere discrezionale nell’individuare le fonti di prova, nel controllarne l’attendibilità e la concludenza e nel procedere a una valutazione complessiva degli indizi, apprezzandone la concordanza e non la loro parcellizzata rilevanza. L’eventus damni e la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell’atto possono desumersi anche per presunzioni, non essendo richiesto un legame di necessarietà assoluta tra fatto noto e fatto ignoto, ma essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit.

Il Fatto

Il curatore del fallimento di una s.r.l. in liquidazione conveniva davanti al Tribunale di Milano l’ex amministratore unico della società fallita e una seconda s.r.l., chiedendo l’accertamento della responsabilità per mala gestio e per condotte distrattive in frode ai creditori e la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., dell’atto con cui l’amministratore, insieme alla moglie, aveva alienato alla seconda società un box e due appartamenti.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando l’amministratore al risarcimento dei danni e revocando l’atto dispositivo. La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame e confermava la pronuncia. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione degli artt. 2729 e 2901 cod. civ. e dell’art. 64 L.F.

La Motivazione della Corte

Il ricorso deduce la violazione delle norme in tema di presunzioni e di revocatoria, sostenendo che il prezzo delle vendite non era stato versato in contanti, che non vi era prova del suo occultamento, che esso era congruo e che la Corte territoriale aveva utilizzato elementi presuntivi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Si contesta, inoltre, che il semplice rapporto di parentela tra soggetti non conviventi possa fondare una presunzione di conoscenza dell’esposizione debitoria.

La Corte dichiara il motivo inammissibile, perché la censura mossa alla sentenza impugnata ha una consistenza meramente fattuale e oppositiva rispetto alla valutazione già operata dai giudici d’appello. L’eventus damni è stato evinto dalla sostituzione, nel patrimonio del debitore, di un bene immobile con il relativo prezzo, con conseguente privazione della creditrice della garanzia patrimoniale generica, essendo il debitore rimasto sprovvisto di ulteriori beni idonei a garantire l’adempimento.

Sul piano probatorio, la Corte ribadisce che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa, cui il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, nell’esercizio del potere discrezionale di individuare le fonti di prova e scegliere gli elementi ritenuti più idonei. Compete sempre al giudice del merito la valutazione complessiva degli indizi, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non una visione parcellizzata, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (richiamata Cass. n. 31071 del 2021).

Il ricorrente non può limitarsi a sostenere che il singolo indizio sia privo di valenza inferenziale o che il fatto noto possa condurre a un fatto ignoto diverso, perché l’esito del ragionamento presuntivo non deve essere l’unica conseguenza possibile secondo un legame di necessarietà assoluta, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto alla stregua di un giudizio di probabilità (Cass. n. 1163 del 2020; Cass. n. 3513 del 2019). La Corte rileva che la Corte territoriale si è attenuta a tale metodo, avendo accertato la consapevolezza e l’agire doloso dei soggetti coinvolti attraverso una serie di operazioni societarie rimaste prive di spiegazione.

All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento di somme ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

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