Intervento volontario tardivo e preclusioni assertive nel giudizio revocatorio (Cass. civ. Sez. 3 n. 15980 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo che interviene volontariamente in via principale o litisconsortile dopo la scadenza dei termini perentori di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. può legittimamente proporre nuove domande e allegare i relativi fatti costitutivi, ma resta soggetto alle preclusioni istruttorie già maturate per le parti originarie. L’allegazione del credito da parte dell’interveniente tardivo è ammissibile sul piano assertivo, ma rimane priva di riscontro probatorio ove la prova documentale della titolarità del credito non sia stata tempestivamente introdotta. Il difetto probatorio non è superabile mediante il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., né attraverso documenti provenienti dalla stessa parte che intende avvalersene, i quali costituiscono mere dichiarazioni unilaterali. Il giudice d’appello che ometta di esaminare una specifica eccezione di merito ritualmente proposta, quale l’assenza del consilium fraudis nell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., incorre nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Il rapporto di parentela tra alienante e acquirente non è di per sé sufficiente a fondare la presunzione di consapevolezza del pregiudizio al creditore, difettando dei requisiti di gravità e precisione richiesti dall’art. 2729 c.c.
Il Fatto
Un soggetto aveva prestato nel 2004 una fideiussione in favore di un istituto di credito, revocata nel 2007 senza che la banca gli comunicasse successivamente l’esistenza di ulteriori esposizioni debitorie. Nel 2011 l’uomo e la moglie alienavano al figlio la nuda proprietà di alcuni immobili, successivamente trasferiti a una cooperativa.
Nel 2013 la società cessionaria del credito, deducendo un credito fondato su decreto ingiuntivo emesso in forza della fideiussione, agiva in revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti del fideiussore, della moglie, del figlio e della cooperativa acquirente. Nel corso del giudizio interveniva volontariamente un altro istituto di credito, deducendo la propria qualità di creditore e chiedendo l’inefficacia dell’atto anche nei propri confronti. Il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria nei confronti del solo fideiussore, pronuncia confermata dalla Corte d’appello, che riteneva provato per presunzioni il consilium fraudis, valorizzando il rapporto di parentela tra alienante e acquirente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, concernenti l’estensione dei poteri processuali del terzo che interviene volontariamente dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. La giurisprudenza di legittimità, richiamata in modo consolidato, distingue il piano delle allegazioni da quello delle prove: l’art. 268, comma 2, c.p.c. è interpretato nel senso che la preclusione per l’interveniente tardivo opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non su quello assertivo. Una diversa lettura svuoterebbe di contenuto l’istituto dell’intervento volontario, consentito sino all’udienza di precisazione delle conclusioni.
Sul piano probatorio, invece, l’interveniente tardivo deve accettare il processo nello stato in cui si trova e non può dedurre nuovi mezzi di prova, né costituendi né documentali, ove i termini siano spirati. Tale preclusione opera anche con riferimento alla prova della legittimazione ad agire, sicché non è ammessa la tardiva produzione documentale diretta a dimostrare la titolarità del credito, neppure quando essa costituisca il presupposto della domanda revocatoria. La mancata contestazione non può tradursi in una relevatio ab onere probandi in favore dell’interveniente tardivo, residuando in capo allo stesso l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato. I documenti provenienti dalla stessa parte che intende avvalersene costituiscono mere dichiarazioni unilaterali, non idonee a dimostrare la legittimazione attiva. Solo nell’ipotesi di intervento adesivo dipendente le preclusioni maturate in capo alla parte adiuvata si estendono anche al piano assertivo.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito: l’intervento spiegato dall’istituto di credito era fondato sull’allegazione dell’esistenza di un credito, dedotta nell’ambito della consentita attività assertiva con la comparsa di risposta, e tale allegazione non era stata oggetto di tempestiva e specifica contestazione da parte del convenuto. Il primo e il secondo motivo sono stati pertanto rigettati.
Con riferimento al terzo e al quarto motivo, concernenti l’omessa pronuncia sull’eccezione di ignoranza incolpevole del debito e la motivazione apparente in ordine al consilium fraudis, la Corte ha invece accolto le doglianze. Il giudice d’appello aveva fondato l’accertamento della scientia damni esclusivamente sul rapporto di parentela tra padre e figlio, senza confrontarsi con la specifica circostanza della revoca della fideiussione e della protratta omissione di comunicazioni bancarie, idonea a ingenerare la legittima convinzione dell’inesistenza del debito.
Tale omissione integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., non essendo configurabile un rigetto implicito logicamente incompatibile. Il rapporto di parentela costituisce un indizio rilevante ma non sufficiente, difettando dei requisiti di gravità e precisione richiesti dall’art. 2729 c.c. La motivazione resa dalla Corte territoriale si risolve pertanto in una motivazione meramente apparente e come tale inesistente, con conseguente cassazione con rinvio.
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Nota della Redazione
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