Revocatoria ordinaria e credito litigioso: competenza e sospensione necessaria (Cass. civ. Sez. III n. 6575 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria ordinaria, l’esistenza del credito non costituisce oggetto di cognizione del giudice adito ex art. 2901 c.c., essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, condizionata o contestata, purché non prima facie pretestuosa, e non occorrendo alcun previo accertamento giudiziale. Ne deriva che la controversia non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, non vertendosi su trasferimento di partecipazioni sociali, ma su atti di disposizione del patrimonio per la conservazione della garanzia patrimoniale. La pendenza del giudizio di accertamento del credito non impone né rende facoltativa la sospensione del processo revocatorio, difettando un rapporto di pregiudizialità e un possibile conflitto di giudicati.

Il Fatto

Una banca in liquidazione coatta amministrativa aveva agito in revocatoria ordinaria per l’inefficacia di due atti con cui una ex consigliera di amministrazione aveva trasferito ai figli le quote di due società. Il Tribunale adito aveva accolto la domanda, dichiarando l’inefficacia dei trasferimenti e condannando i convenuti alle spese.

La Corte d’appello aveva confermato la decisione. La ricorrente principale ha impugnato la sentenza con quattro motivi, cui i figli hanno aderito con ricorso incidentale adesivo; la banca ha resistito con controricorso. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, sostenendo che la causa, avendo ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali, spettasse alla sezione specializzata in materia di impresa del diverso tribunale. Il motivo è dichiarato inammissibile: l’accertamento del credito ha carattere meramente incidentale e resta estraneo alla cognizione diretta del giudice della revocatoria, che può limitarsi a riscontrare una semplice aspettativa o un credito condizionato o contestato, sufficiente ad attivare lo strumento di conservazione della garanzia patrimoniale.

Il secondo motivo censurava la nozione lata di credito, con asserita violazione dell’art. 2901 c.c., dell’art. 12 Preleggi, dell’art. 832 c.c. e dell’art. 42 Cost., per la pretesa compressione del diritto di proprietà. Anche tale doglianza è inammissibile: la Corte d’appello ha accertato i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione e la non pretestuosità del credito, in ragione del giudizio pendente dinanzi alla sezione specializzata per il risarcimento dei danni da mala gestio degli ex consiglieri. La revocatoria mira alla conservazione della garanzia e non all’accertamento del credito, che nel giudizio ex art. 2901 c.c. deve ritenersi solo probabile.

Le Sezioni Unite n. 9440 del 2004, richiamate sul punto, hanno escluso che la ricomprensione dei crediti litigiosi tra quelli legittimanti la revocatoria comporti un’ingiustificata compressione del diritto di proprietà, trovando la lettura estensiva giustificazione nelle esigenze di tutela del credito, egualmente meritevoli quando il credito nasce da fatto illecito.

Con il terzo motivo si lamentava la mancata sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di accertamento del credito. Il motivo è infondato: secondo l’orientamento consolidato, la definizione di quel giudizio non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia revocatoria, né è prospettabile un conflitto di giudicati; la sospensione non è quindi doverosa ex art. 295 c.p.c. né facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.

Il quarto motivo contestava la ricostruzione dell’elemento soggettivo mediante presunzioni, con violazione del divieto di praesumptio de praesumpto e delle norme sulle istanze istruttorie. Il motivo è inammissibile: la Corte d’appello ha valorizzato la conoscenza delle attività ispettive e delle irregolarità, l’epoca degli atti e il loro inserimento in un disegno unitario di trasferimento dei beni. La prova dell’elemento soggettivo del terzo può ricavarsi anche da presunzioni semplici, compreso il vincolo parentale, quando renda estremamente inverosimile l’ignoranza della situazione debitoria. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese tra ricorrente e ricorrenti incidentali adesivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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