Prevalenza del piano paesistico e limiti più rigorosi del PRG (TAR Campania n. 1834 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il piano territoriale paesistico prevale sugli strumenti urbanistici che si pongano in contrasto con i suoi limiti di tutela, ai sensi dell’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004. Tale prevalenza non preclude al Comune di dettare, nell’ambito della propria competenza, prescrizioni edilizie ulteriormente restrittive, purché coerenti con gli interessi paesaggistici tutelati dallo strumento sovraordinato. Ne consegue che, in presenza di una disciplina urbanistica più rigorosa di quella recata dal piano paesistico, il diniego opposto dall’amministrazione comunale è legittimo. La previgenza dello strumento urbanistico rispetto al piano paesistico è circostanza ininfluente, dovendo il criterio gerarchico essere integrato con quello della competenza.
Il Fatto
I ricorrenti presentano un progetto per una piccola struttura ricettiva, composta da quattro alloggi per complessivi dodici posti letto, su un’area di 1.035 mq. L’area ricade in Zona Recupero Urbanistico del Piano Territoriale Paesistico del Cilento Costiero e in zona D4 “Insediamenti Produttivi – Campeggi” del PRG comunale. Lo Sportello unico avvia una conferenza di servizi, nel corso della quale la Soprintendenza e il Comune rendono pareri negativi. Il procedimento si conclude con una determinazione motivata di conclusione negativa, preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi.
I ricorrenti impugnano il provvedimento conclusivo e i pareri endoprocedimentali, deducendo cinque motivi. Dopo la rinuncia all’istanza cautelare, la causa è fissata per la definizione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di tardività sollevata da parte ricorrente e stralcia la memoria depositata dalla difesa erariale oltre il termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza, pacificamente perentorio. In assenza di graduazione dei motivi, il giudice stabilisce l’ordine di trattazione secondo la consistenza oggettiva del vizio; non vale a graduare il mero ordine di prospettazione.
Il Tribunale principia dal quarto e dal quinto motivo, esaminati congiuntamente. I ricorrenti sostengono che il Comune avrebbe dovuto applicare la disciplina di favore del PTP, che all’art. 14, comma 6, NTA ammette in zona RUA nuove attrezzature turistico-ricettive, prevalente sul PRG non adeguato, in forza dell’art. 143, comma 9, d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 145, comma 5, d.lgs. n. 42/2004.
Le censure non sono accolte. Il Collegio ricostruisce il rapporto tra pianificazione urbanistica e paesistico-territoriale: gli atti di pianificazione si sviluppano come centri concentrici e le previsioni del piano inferiore non possono contrastare con quelle del piano superiore. La giurisprudenza amministrativa ha però chiarito che gli strumenti urbanistici non possono contemplare condizioni peggiorative, ma possono disciplinare le aree vincolate con previsioni di tutela più pregnanti. Non esiste preclusione a che il Comune detti, nell’ambito della propria competenza, disposizioni aggiuntive anche più restrittive.
La ratio dell’art. 145 d.lgs. n. 42/2004 è assicurare la prevalenza delle disposizioni poste a tutela degli interessi paesaggistici. Pertanto sono legittime le disposizioni regolatorie che, ponendo limiti all’edificabilità più stringenti di quelli del vincolo paesaggistico, prevedono una disciplina coerente con gli interessi tutelati. Il Collegio richiama Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4778 del 2019, secondo cui la previgenza dello strumento urbanistico rispetto alla pianificazione paesistica è circostanza ininfluente, dovendo il criterio gerarchico integrarsi con quello della competenza.
Quanto ai primi tre motivi, diretti contro il parere della Soprintendenza, il Tribunale rileva che esso costituisce provvedimento plurimotivato: la legittimità di una sola ragione giustificatrice è sufficiente a sorreggerlo. La motivazione sulla natura non immediatamente precettiva del PTP rappresenta un profilo dirimente e autonomamente rilevante. Non è ravvisabile la violazione del dissenso costruttivo, poiché l’amministrazione non è obbligata a suggerire prescrizioni quando sussiste la radicale inammissibilità dell’intervento nell’area. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese in favore dell’amministrazione statale e del Comune.
Nota della Redazione
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