Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1829 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione intimata è tenuta a provare l’avvenuto adempimento del titolo esecutivo, non essendo sufficiente la sola costituzione in giudizio. Il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora può essere negata quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrino le altre ragioni ostative previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario ha accertato il suo diritto all’attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, secondo il sistema proprio di essa e per un valore annuo di 500,00 euro. Il titolo era stato notificato all’amministrazione e, secondo la documentazione prodotta, era passato in giudicato.

Preso atto del perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il ricorrente ha domandato la dichiarazione dell’obbligo di conformarsi alle statuizioni del titolo, la condanna al pagamento delle somme, l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica delle condizioni di ricevibilità e ammissibilità del ricorso per ottemperanza. Il deposito è avvenuto presso la cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, in applicazione del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.

Sul secondo profilo, il Tribunale rileva che è ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Prima di tale termine il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare atto di precetto.

Nel merito, la documentazione in atti dimostra che le statuizioni della decisione azionata non hanno ricevuto piena esecuzione e che l’amministrazione non ha provato l’avvenuto pagamento. Il Collegio richiama, sul punto, il principio generale secondo cui l’onere della prova dell’adempimento grava sul debitore, evocando Sezioni Unite n. 13533 del 2001. Il ricorso è dunque accolto.

In esecuzione del titolo, il Tribunale ordina all’amministrazione di attivare in favore del ricorrente la Carta elettronica del docente per l’importo indicato, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, prevedendo che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscano legittima causa di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 15/2014, che ha riconosciuto l’ammissibilità dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente, subordinandolo però al limite autonomo delle altre ragioni ostative previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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