L’ottemperanza non può integrare il giudicato del giudice ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 394 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 cod.proc.amm., non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, essendo il suo potere limitato a disporne l’esecuzione. Ove la pronuncia da eseguire non contenga alcuna statuizione sugli interessi legali, la relativa domanda proposta in sede di ottemperanza deve essere rigettata, a meno che non sia stata proposta la specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod.proc.amm.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Piacenza, Sezione Civile, l’accertamento del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione. Rimasta ineseguita la pronuncia, nonostante la notifica e il passaggio in giudicato, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta con accredito dell’importo di € 1.500,00, oltre interessi legali, e la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esperimento del rimedio ex art. 112 cod.proc.amm., rilevando la mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi in giudizio. È risultato altresì scaduto il termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, decorrente dalla notificazione della sentenza.
Il Collegio ha, pertanto, ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia, nominando sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Quanto alla domanda di interessi legali, il TAR l’ha rigettata, osservando che la sentenza da eseguire nulla disponeva in merito e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto del giudice ordinario (v., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 14 febbraio 2018 n. 980). La domanda non poteva essere qualificata come azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm., essendo stati espressamente richiesti gli interessi “dalla maturazione del credito sino al saldo”. La pronuncia ha altresì condannato il Ministero alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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