Prevalenza del trasferimento ex legge n. 104/1992 sulla mobilità ordinaria (TAR Lazio n. 2632 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento temporaneo disposto ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 prevale sulle procedure di mobilità ordinaria a domanda del personale, anche in deroga all’ordine di graduatoria e alla scelta di sede espressa dagli altri candidati. La priorità accordata al dipendente che assiste un familiare con handicap grave costituisce diretta attuazione di principi costituzionali e impone che le procedure di mobilità ordinaria siano concluse solo dopo l’esaurimento delle assegnazioni temporanee ex lege n. 104/1992. Ne consegue che l’eventuale clausola di contrattazione integrativa che introduca contingenti “extra organico” in assenza di previsione normativa è inapplicabile, perché in contrasto con la cornice di rango primario. Il mancato trasferimento del candidato collocato in posizione utile nella graduatoria ordinaria non è riconducibile alla violazione dei criteri di mobilità, ma all’applicazione della legge speciale di tutela del disabile.

Il Fatto

Il ricorrente, Ispettore informatico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in servizio presso il Comando di Varese, partecipava alla procedura di mobilità ordinaria indetta con circolare del 17.11.2023, indicando nell’ordine il Comando di una sede, il Comando di una seconda sede e una Direzione regionale. Esaurita la procedura, risultava collocato al secondo posto nella graduatoria per la seconda sede preferita, superato da un solo candidato.

L’Amministrazione lo trasferiva invece alla Direzione regionale, poiché la sede da lui prioritariamente indicata era stata assegnata, in via temporanea “per leggi speciali”, a un altro dipendente. Il ricorrente apprendeva la variazione dei posti disponibili dall’allegato E) della circolare solo con i provvedimenti del 13 e del 21.12.2023, dopo che il trasferimento temporaneo ex legge n. 104/1992 era già intervenuto. Esperita senza esito la richiesta di accesso agli atti, impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dei criteri di mobilità e del principio di par condicio competitorum.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Il primo motivo, fondato sull’art. 32, comma 1, lett. b), e comma 2, d.P.R. n. 168/2008 e sull’Accordo integrativo nazionale del 19.04.2016, è disatteso perché la mancata assegnazione della sede richiesta non discende dai criteri della mobilità ordinaria, ma dall’applicazione della legge speciale di tutela del disabile.

Il Collegio ricorda che l’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 attribuisce al lavoratore che assiste un familiare con handicap grave il diritto di precedenza nella scelta della sede di lavoro. La circolare ministeriale n. 58984/2009, non impugnata, conferma che tale trasferimento prevale a prescindere dall’anzianità di qualifica e di ruolo. La deroga all’ordine di graduatoria è quindi legittima, perché i benefici assistenziali sono espressione diretta di principi costituzionali.

Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo cui la disciplina degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 ha carattere derogatorio rispetto all’ordinaria regolamentazione delle assegnazioni di sede, sia in prima assegnazione sia in caso di successivo trasferimento. Il beneficio presuppone l’esigenza di assistenza e viene meno con il suo venir meno.

Quanto all’Accordo integrativo nazionale del 19.04.2016, il Tribunale ne rileva l’inapplicabilità al caso concreto. Il provvedimento ministeriale del 07.06.2021 ne aveva escluso l’applicazione, sulla base di un parere del Dipartimento della Funzione pubblica, che aveva giudicato i contingenti “extra organico” non in linea con il dettato legislativo primario: la contrattazione integrativa non può introdurre istituti che esorbitino dalla cornice normativa.

Infine, il secondo motivo è respinto perché la circolare del 17.11.2023 consentiva espressamente ai dipendenti trasferiti temporaneamente ex legge n. 104/1992 di presentare domanda di mobilità ordinaria, sicché nessun obbligo di informazione ulteriore gravava sull’Amministrazione. Il ricorso è dichiarato infondato, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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