Incameramento delle opere non amovibili ex art. 49 cod. nav. e canone demaniale: la definizione agevolata rende improcedibile il ricorso (TAR Abruzzo n. 278 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisto delle opere non amovibili costruite dal concessionario su suolo demaniale, ai sensi dell’art. 49 cod. nav., si verifica ipso iure alla scadenza della concessione, operando l’accessione di cui all’art. 934 c.c. anche in caso di rinnovo della concessione stessa. Il rinnovo, a differenza della proroga, implica una nuova concessione dopo l’estinzione di quella precedente, con automatica produzione degli effetti acquisitivi. Tale evenienza non si verifica solo quando il titolo concessorio preveda forme di rinnovo automatico, in grado di configurare una vera e propria proroga del rapporto senza soluzione di continuità. La legittimità dell’istituto rispetto al diritto eurounitario è confermata dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-598/2022. L’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 100, comma 7, del D.L. n. 104/2020 determina l’improcedibilità del ricorso avverso gli atti di rideterminazione del canone.
Il Fatto
Una società titolare di uno stabilimento balneare sul litorale del Comune di Roseto degli Abruzzi impugnava gli ordini di introito relativi ai canoni demaniali per gli anni 2018 e 2019, nonché, con motivi aggiunti, quello per l’anno 2020, chiedendo la disapplicazione del testimoniale di stato del 26 luglio 1982, con cui l’Amministrazione aveva acquisito al demanio il fabbricato in muratura realizzato dal concessionario. In esito a un sopralluogo, l’Agenzia del Demanio aveva contestato l’esistenza di superfici e pertinenze non dichiarate, determinando la rideterminazione del canone. Nelle more del giudizio, la società aderiva alla definizione agevolata dei contenziosi prevista dal D.L. n. 104/2020 per i canoni 2019 e 2020, versando le somme rideterminate, mentre il canone 2018, già corrisposto, restava escluso dal beneficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso limitatamente ai canoni 2019 e 2020, avendo la società aderito al meccanismo di definizione agevolata, con istanza accolta e conseguente pagamento delle somme. Ha quindi esaminato il merito dell’impugnazione relativa al canone 2018, respingendola sulla base di una triplice linea argomentativa.
Quanto al primo motivo, incentrato sull’inefficacia dell’incameramento del 1982, il Tribunale ha richiamato la propria precedente sentenza, pienamente condivisa, secondo cui, nel regime anteriore all’art. 10, comma 2, della legge n. 88/2001, le concessioni demaniali avevano durata breve e si risolvevano alla scadenza, senza rinnovo automatico. Ne consegue che, al verificarsi di ogni singola scadenza, le opere inamovibili presenti sull’arenile venivano incamerate ope legis ex art. 49 cod. nav., essendo il verbale di consistenza un atto meramente dichiarativo, incapace di incidere sull’effetto traslativo automatico. L’istituto dell’accessione si applica anche in caso di rinnovo, che implica una nuova concessione, salvo che il titolo preveda forme di rinnovo automatico configurabili come proroga del rapporto.
Sul secondo motivo, concernente la compatibilità eurounitaria dell’art. 49 cod. nav., il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia dell’11 luglio 2024 nella causa C-598/2022, che ha sancito la legittimità dell’istituto rispetto ai principi dell’ordinamento eurounitario. L’acquisizione gratuita e senza indennizzo costituisce l’essenza del principio di inalienabilità del demanio pubblico, essendo la concessione caratterizzata da precarietà e durata determinata. Il terzo motivo, relativo all’acquisizione di manufatti di facile rimozione, è stato respinto rilevando che le tettoie non costituiscono un bene distinto dal complesso del manufatto incamerato, non potendo la ricorrente vantare alcun titolo di proprietà.
Infine, il Collegio ha respinto il motivo relativo all’applicabilità dei nuovi criteri di calcolo del canone introdotti dall’art. 1, comma 251, della legge n. 296/2006, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 302/2010, che ha escluso la violazione del legittimo affidamento, e la giurisprudenza amministrativa che ha chiarito come la norma si applichi anche alle concessioni rilasciate prima del 1° gennaio 2007. Ha infine respinto i motivi concernenti l’applicazione dei valori O.M.I. e la qualificazione delle superfici come commerciali, confermando la correttezza dell’operato dell’Amministrazione e la natura commerciale delle attività svolte nello stabilimento balneare.
Nota della Redazione
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