Contributi AGCOM: rendiconto autonomamente impugnabile ma motivazione rafforzata sui costi (TAR Lazio n. 654 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rendiconto annuale dei costi sostenuti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, adottato ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003, costituisce atto autonomamente impugnabile e conserva propria attitudine lesiva anche quando sia stata annullata la delibera contributiva a monte, poiché assolve a una funzione di verifica e riequilibrio ex post, distinta da quella previsionale. I costi delle attività di tutela del consumatore non sono estranei, in astratto, al perimetro dei costi finanziabili tramite i diritti amministrativi, ma la loro traslazione sugli operatori richiede che l’Autorità espliciti, con motivazione rafforzata, la specifica fonte normativa del potere esercitato e il nesso di stretta strumentalità con le funzioni di cui all’art. 16 del CECE. In difetto, la delibera è annullata in parte qua.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle comunicazioni elettroniche ha impugnato la delibera con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il Rendiconto per l’anno 2022, redatto ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003. Con tale atto l’Autorità ha identificato le entrate e le spese sostenute per le attività di regolazione del settore.
La ricorrente ha articolato tre motivi, contestando l’inclusione nel perimetro delle attività finanziabili di voci relative alla tutela del consumatore, la carenza di dettaglio nella rendicontazione e l’omessa disamina preliminare delle attività i cui costi gravano sui contributi degli operatori. L’Autorità si è costituita, eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso per l’avvenuto annullamento della delibera contributiva e per la natura meramente ricognitiva del rendiconto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. L’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003 configura la rendicontazione come fase autonoma del meccanismo di finanziamento dell’Autorità, preordinata a verificare la corrispondenza tra costi effettivi e contributi riscossi e a consentire le eventuali rettifiche. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 10635, il Tribunale ribadisce che la rendicontazione è atto formalmente e sostanzialmente distinto dalla deliberazione a monte. L’annullamento della delibera contributiva non priva dunque il rendiconto di autonoma rilevanza, poiché esso incide sull’equilibrio complessivo del sistema e produce effetti mediati ma effettivi sulle posizioni degli operatori negli esercizi successivi.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato. La questione del perimetro dei costi finanziabili è stata esaminata dalla Corte di giustizia, dapprima con la sentenza 18 luglio 2013, C-228/12, e più di recente con l’ordinanza 29 aprile 2020, C-399/19: sono finanziabili non tutte le spese di funzionamento, ma i soli costi amministrativi relativi alle tre categorie di attività dell’art. 16, comma 1, CECE, comprese la regolazione, la vigilanza, la composizione delle controversie e le funzioni sanzionatorie in quanto strumentali. La giurisprudenza nazionale (Cons. Stato, sez. VI, n. 6828 del 2023 e n. 10635 del 2023) ha precisato che i costi per la tutela del consumatore non sono in astratto estranei, purché l’Autorità ne espliciti le ragioni di inerenza funzionale.
Il Rendiconto impugnato è conforme all’impianto generale, ma presenta un deficit motivazionale su specifiche poste. Manca il nesso di strumentalità per i pareri resi all’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pratiche commerciali scorrette, per il Tavolo Telco e consumatori, per la gestione e supervisione del contact center multicanale e per la gestione delle richieste informative di cittadini ed enti. La generica finalità di tutela del consumatore non basta a giustificare la traslazione dei costi di funzionamento sugli operatori. Il nesso sussiste invece per la definizione delle controversie tra utenti e operatori e per le decisioni in materia di qualità del servizio, riconducibili alle condizioni dell’autorizzazione generale.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono respinti. Il Rendiconto 2022 individua analiticamente le attività, le riconduce alle tre macro-categorie CE-1, CE-2 e CE-3, distingue unità core e non core e adotta criteri di ripartizione proporzionali e trasparenti, valorizzando i costi delle risorse umane. La portata conformativa dell’accoglimento impone all’Amministrazione di individuare, per ogni attività, la funzione di cui all’art. 16 CECE e la relativa norma attributiva del potere, espungendo le poste non strumentali. Il ricorso è accolto in parte, con annullamento in parte qua e spese compensate.
Nota della Redazione
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